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Associazione Difesa Consumatori APS
Con provvedimento prot. 45059 del 24 marzo 2016 (vedi sotto) il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 153, lettera A, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva infatti demandato ad un successivo provvedimento l’approvazione del modello per comunicare i casi di esenzione.
Con la compilazione e l’nvio di tale dichiarazione il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, può dichiarare che:
OPPURE
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La dichiarazione sostitutiva può essere inviata tramite un’applicazione web del sito dell’Agenzia delle Entrate (disponibile dal 4 aprile), tramite gli intermediari fiscali oppure può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate. La documentazione ha validità annuale e dovrà essere dunque rinnovata ogni anno fintanto che sussiste la principale condizione al non pagamento del canone.
La dichiarazione di esenzione per essere applicata sin dall’anno in corso deve essere presentata entro il 16 maggio 2016 [il termine precedente era il termine il 30 aprile 2016].
La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.
Per gli anni successivi il termine è il 31 gennaio.
E’ opportuno rammentare che i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui sopra entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto del 5 Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Risorse:
dich_sost-TV istruzioni aggiornato 22 aprile (.pdf) [aggiornato al 22 aprile 2016]
Dich_sost_TV modello autocertificazione aggiornato 22 aprile (.pdf) [aggiornato al 22 aprile 2016]
PROVVEDIMENTO N. 45059 del 24 marzo 2016 (.pdf) (Il modello e le istruzioni sono state modificate il giorno 04/04/2016 ai sensi del punto 1.4 del provvedimento)
Comunicato Stampa Agenzia Entrate 21 aprile su proroga termine al 16 maggio
Buonasera ho un fratello disabile che è residente nella casa di famiglia lasciatela dai nostri genitori ma domiciliato in una comunità per motivi di salute;io già 2014 dalla morte della mamma ho mandato alla rai che in casa non ci sono più televisori ma ho tenuto l’energia elettrica ed è intestata la bolletta a mio fratello in quanto la mia abitazione è da un’alta parte,chiedo devo ugualmente mandare compilato il modulo anche se o la ricevuta di ritorno che in quella casa non ci sono più televisori ne radio.Attendo risposta Grazie
Salve Carla, se non ho capito male il fratello non è mai stato intestatario del canone (lo era in passato vostra madre ma è stata inviata validamente la disdetta). In tal caso deve inviare il modulo dichiarando di non detenere alcun apparecchio. Se ha dubbi ci contatti allo 045/8096934 per fissare un appuntamento presso una delle nostre sedi di Verona e provincia: l’elenco completo è disponibile sul nostro sito all’indirizzo http://www.adiconsumverona.it/info/
Buonasera mia madre è dal 2014 ospite/domiciliata in una struttura sanitaria per anziani (RSA). Nella sua casa, senza residenti, è attivo un contratto elettrico a lei intestato. Già dal 2015 ho mandato alla RAI una raccomandata AR di cessazione del canone per la situazione certificata dalla RSA. Ora, tale motivo di cessazione, non è tra quelli elencati nel provvedimento. Come devo comportarmi?
Grazie
Buona sera Sergio, per rispondere alla Sua gentile domanda è necessario conoscere se la cessazione dell’abbonamento era stata accettata o meno dalla Rai. Le consigliamo di contattarci allo 045/8096934 per fissare un appuntamento presso una delle nostre sedi di Verona e provincia. Cordiali saluti.
Buongiorno, non ho mai posseduto un apparecchio televisivo e onestamente non ho alcuna intenzione di acquistarlo. Le notizie le posso leggere in un quotidiano e un film lo posso vedere al cinema il tutto a costi inferiori.
La mia domanda è questa: Se mi rivolgo ad un intermediario abilitato devo pagarlo?
Se si, mi domando se sia lecito, richiedere alla gente che spesso fatica ad arrivare in fondo al mese il pagamento di una raccomandata obbligatoria ogni anno o il pagamento di un intermediario tenendo conto che se un anno ti dimentichi automaticamente paghi e poi non riesci più a toglierti il canone.
Presumere che tutti abbiano un apparecchio televisivo non credo sia lecito, anche perchè non costa così poco acquistarlo per poi mantenerlo.
Attendo risposta.
Grazie
Buona sera Laura, ad onor del vero non sono a conoscenza se gli intermediari chiedano il pagamento per l’invio della comunicazione annuale. Se vuole evitare i costi della raccomandata l’alternativa è procedere autonomamente con l’inoltro via web (operazione possibile solo dal 4 aprile) utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. Cordiali saluti.
Sono titolare de bolletta elettrica Enel, nel sito di residenza, in provincia di Brescia, e di una seconda bolletta elettrica Enel, in provincia di Verona (praticamente una seconda casa). Nella residenza pago già il canone Rai (ed ora mi verrà addebitato in bolletta): Per la seconda casa, come mi devo comportare. Informare l’Agenzia delle entrate che ho già un canone, o è Enel che informa l’Agenzia delle Entrate della mia doppia utenza?
Ringrazio per la cortese possibile indicazione in merita.N
P.S. nella seconda casa non esiste apparecchio TV.
Salve Emilio, il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Ritengo pertanto che il canone le verrà automaticamente applicato per una delle due utenze. Per sicurezza Le consiglio di contattare il numero verde Rai. Infatti per informazioni gratuite sulle novità del canone TV ad uso privato si può chiamare il numero verde 800.93.83.62. Il servizio e’ attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21. Cordiali saluti
BUONASERA, SONO TITOLARE DI CONTRATTO DI BOLLETTA ELETTRICA CON LA SOC. A.G.S.M. E POSSEGGO DUE TELEVISORI DI PROPRIETA’. NELLA MIA ABITAZIONE E’ RESIDENTE, PER CONTRATTO REGISTRATO A SUO TEMPO PRESSO L’I.N.P.S., UNA COLF. AI FINI DELL’ESENZIONE, PER NON PAGARE DUE CANONI, DEVO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?
GRAZIE E CORDIALI SALUTI.
Buona sera Gianpaolo, il pagamento del canone in bolletta esonera dal medesimo incombente i membri della stessa famiglia anagrafica. Se la badante è nel suo stesso stato di famiglia è pertanto esonerata dal pagamento. Cordiali saluti.