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Associazione Difesa Consumatori APS
E’ stato pubblicato il 2 agosto 2016 il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto. Con lo stesso provvedimento è stato approvato il relativo modello.
L’istanza di rimborso – si legge nel provvedimento – può essere presentata telematicamente o a mezzo posta. Nel primo caso, direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline; oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf). E’ opportuno precisare che l’applicazione web sarà disponibile a partire dal 15 settembre 2016.
In alternativa alla presentazione telematica, l’istanza di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
L’istanza si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia dell’istanza di rimborso inviata, deve inoltre essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’istanza di rimborso – precisa l’Agenzia – il richiedente deve indicare il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
a) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice motivo 1 da indicare nel modello);
b) il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice motivo 2 da indicare nel modello);
c) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito (codice motivo 3 da indicare nel modello);
d) il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice motivo 4 da indicare nel modello);
e) il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice motivo 5 da indicare nel modello);
f) altri motivi diversi dai precedenti (codice motivo 6 da indicare nel modello).
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che esclusivamente nel caso in cui la richiesta di rimborso sia effettuata con la motivazione di cui alla precedente lettera d), l’istanza vale anche come dichiarazione sostitutiva. Pertanto, limitatamente a tale ipotesi, non è necessario procedere nuovamente all’invio della dichiarazione di esenzione.
Documenti:
Provvedimento n. 125604 del 02-08-2016
Richiesta Rimborso Canone Rai INFORMATIVA
Richiesta Rimborso Canone Rai ISTRUZIONI