E’ possibile effettuare a il pagamento del canone di abbonamento alla tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici , i criteri e le modalita’ per poter usufruire di tale agevolazione sono le seguenti:

1. I soggetti interessati sono i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale come l’assegno sociale e di invalidita’ civile.

2. Il reddito di pensione non deve superare i 18.000 euro e il titolare dell’abbonamento alla televisione deve coincidere con il titolare del reddito suddetto.

3. Tali soggetti possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite trattenute sulla pensione.

4. La richiesta del pensionato ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.

5. L’istanza, che deve recare il numero di abbonamento, costituisce opzione di pagamento annuale del canone e può essere presentata se il soggetto risulta titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, può presentare la richiesta a uno degli enti erogatori. In ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. Il limite reddituale deve essere riferito al reddito di pensione percepito nell’anno precedente a quello della richiesta. Per i soggetti che non erano titolari di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda.

6 . Le trattenute sono effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre.

7. La trattenuta da parte dell’ente pensionistico è effettuata per l’importo annuo del canone salvo quanto previsto dai casi particolari.

L’ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta, sussistendo i requisiti previsti dalla norma, o se la stessa è stata respinta. In tal caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone dell’abbonamento alla televisione secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

L’ente certifica al pensionato che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Casi particolari

In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’importo residuo.

Se l’importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo.

[Rif. legislativi: articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122].

Tratto da abbonamenti.rai.it

Per maggiori info: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/PaginaJ5.aspx