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Associazione Difesa Consumatori APS
Ancora un caso di contenzioso per l’incasso degli interessi indicati nei buoni fruttiferi trentennali. Una cittadina veronese è in possesso di un buono postale serie “P” del valore di Lire cinque milioni, acquistato il 27.12.1986 con scadenza il 31.12.2016.
Gli Uffici postali hanno apposto due timbri sul buono: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/PS” e uno sulla parte posteriore recante le seguenti misure dei nuovi tassi: “B.P.F. serie Q/P” ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall’11° al 15° anno; 12% dal 16°al 20° anno”.
Il timbro apposto da Poste indica e modifica solo i primi 4 scaglioni, lasciando inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).
Quindi, Adiconsum Verona ha avviato un contenzioso per ottenere la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo del buono. Infatti, quello che è certo è che nella timbratura sovrapposta dall’ufficio postale manca l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno. L’unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, “L. 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”.
Anche l’ABF con la decisione n. 5998 del 29 giugno 2016 ha stabilito che “devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo”.
Pertanto, i risparmiatori hanno diritto ad ottenere l’applicazione delle condizioni riportate sul retro del Buono per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo dal 21° al 30° anno.