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Associazione Difesa Consumatori APS
Ottiene un risarcimento del danno di 2500 euro da Veneto Banca per violazione degli obblighi di informativa ex post sulla natura delle azioni illiquide. E’ successo ad una signora veronese che si è rivolta all’Adiconsum scaligera poiché la banca le aveva negato, nel marzo 2015, la possibilità di vendere le azioni acquistate nel 2014 per un totale di 9.000 euro.
Adiconsum Verona ha presentato ricorso al Giurì bancario (organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria, sostituito ora dall’Arbitro per le controversie finanziarie) che ha riconosciuto alla risparmiatrice veronese, con decisione del gennaio 2017, un risarcimento del danno di 2.500 euro, pari circa al 30% del valore dell’investimento iniziale.
“Il capo del ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione da parte della banca degli obblighi di informativa ex post” afferma il Giurì, “è fondato. Nell’estratto conto titoli al 31 dicembre 2014 si legge che «sebbene le azioni Veneto Banca non siano quotate nei mercati regolamentati […] il loro grado di liquidità è assicurato nel caso in cui gli acquisti e le vendite siano effettuati per il tramite della stessa Veneto Banca e che comunque il titolo è un titolo liquido».” Correttamente osserva il Giurì che “ciò non corrisponde alla reale natura delle azioni medesime che non sono quotate nei mercati regolamentati e sono da qualificare come illiquide”.
L’indicazione erronea sulla tipologia di azioni, oltre a violare il principio di trasparenza, ha avuto l’effetto di ingenerare nella risparmiatrice il legittimo affidamento sull’agevole vendita degli strumenti finanziari detenuti. In data 10 marzo 2017 Veneto Banca ha rimborsato alla risparmiatrice la somma stabilita dal provvedimento dal Giurì.
Silvia Caucchioli, legale di Adiconsum Verona che ha seguito il ricorso afferma: “La decisione ha particolare importanza, perché in meno di un anno la risparmiatrice ha ottenuto un buon risarcimento e ha comunque mantenuto le proprie azioni. L’importo è decisamente superiore a quanto hanno proposto le Popolari Venete nelle proposte di transazione. E’ molto importante svolgere uno studio approfondito della documentazione relativa alle azioni acquistate dai singoli risparmiatori, in quanto ogni caso va valutato secondo le specifiche caratteristiche; c’è chi acquistato le azioni fuori sede, chi aveva una propensione al rischio non adeguata, chi ha ottenuto mutui agevolati in cambio dell’acquisto”.
“Il nostro consiglio – precisa Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – è di non fermarsi di fronte al diniego formale della banca. La nostra Associazione è convinta di poter ottenere i risarcimenti per i casi in cui gli istituti non hanno agito correttamente o hanno informato in modo non conforme a quanto previsto per le azioni illiquide”.