Le Associazioni di si sono battute per un’azione collettiva ragionevole che consentisse dei risarcimenti ai in tutti quei casi ove le frodi i raggiri le pratiche commerciali scorrette coinvolgono più anche se per poche decine di euro. Ragionevole anche verso le imprese rispetto al rischi di azioni collettive temerarie. L’azione collettiva è oramai uno strumento consolidato a livello europeo. Esiste nel Regno Unito in Francia in Germania nei Paesi Bassi in Finlandia in Portogallo, in Svezia, in Spagna, in Grecia e Austria

L’Italia è rimasto ancora uno dei pochi Paesi privo di questo strumento. Il primo commento è che la in nessuna di queste economie ha distrutto le imprese come si è cercato di accreditare da parte della Confindustria italiana. L’efficacia varia da paese a paese, ma in tutti ha rafforzato i diritti dei consumatori ed una concorrenza nel sistema economico più corretta. Il testo approvato al Senato migliora un aspetto importante della legge Prodi: questo, va riconosciuto, prevede oltre all’accertamento del diritto da parte del giudice, anche una sentenza di condanna di risarcimento a favore dei consumatori.

Nella legge Prodi la condanna e il risarcimento non erano previsti. Tuttavia il testo approvato è un’opera sapiente per svuotare in modo scientifico il contenuto e l’efficacia dell’azione collettiva. Su taluni aspetti dovremmo parlare di veri e propri imbrogli.

Vediamo assieme le criticità: 

-sono i consumatori ad attivare la procedura di azione collettiva (ciascun componente della class). Già oggi i consumatori hanno grandi difficoltà a ricorrere all’azione giudiziaria per i costi per i tempi e i rischi. In questo caso si addossa ad un certo numero di consumatori un ricorso giudiziario che può riguardare alcune centinaia o migliaia o qualche milione di consumatori con dei rischi anche di carattere economico rilevanti. Chi saranno questi consumatori che si assumono un tale onere e un tale rischio?

– Se analizziamo i casi più ricorrenti per un’azione collettiva (Cirio Parmalat, Alitalia, telefonia, assicurazioni., ecc.) vi è in tutti un problema d frode, di raggiro comuni, ma i contenziosi economici variano da consumatore a consumatore. Nel testo della legge per ben tre volte si sottolinea che i diritti devono essere identici. E per identici si intende anche di ugual valore. Quest’aggettivo restringe in modo inaudito le possibilità di ricorso all’azione collettiva.

 – Danno punitivo. Non viene citato espressamente, ma si richiama ad un riferimento normativo per cui solo un esperto giuridico capisce questa “trappola”. Il danno punitivo è presente nelle azioni collettive di taluni paesi europei, ma è nei confronti dell’impresa; il giudice oltre a prevedere un risarcimento per le vittime può prevedere anche una sanzione (danno punitivo) nei confronti dell’impresa. Nel testo approvato il danno punitivo è nei confronti dei consumatori. Per cui se il giudice nel valutare l’azione collettiva non la ritiene ammissibile, può stabilire una sanzione nei confronti dei consumatori che hanno promosso la class action a favore dell’impresa. Che può essere di qualche migliaia di euro, ma nulla toglie che possa essere anche di qualche milione di euro.

– Infine la procedura per aderire all’azione collettiva, porta una paralisi dei tribunali, perché il consumatore per aderire deve depositare presso la cancelleria del tribunale la propria documentazione probatoria. Questo implica un legale che la prepara e code chilometriche ai tribunali per depositare la propria adesione.

– Il giudice inoltre deve garantire un’adeguata pubblicità sull’azione collettiva, ciò rappresenta una condizione per poter proseguire l’esame da parte del giudice. Il testo parla di pubblicità non di informazione. Ne consegue che i promotori dell’azione collettiva possono andare incontro a rilevanti spese di pubblicità stabilite dal giudice.

– Se l’ azione collettiva è riferita ai servizi pubblici o ai servizi di interesse collettivo (e ciò rappresenterà la maggior parte dei casi), il testo prevede che il risarcimento ai consumatori si faccia con riferimento alle c.d. carte di servizio. Chi conosce queste carte sa bene che laddove sono previsti risarcimenti questi sono di carattere simbolico.

Per cui se faccio una azione collettiva contro il ritardo delle poste il risarcimento che potrei ottenere è il rimborso del francobollo.

– Un’ulteriore criticità, che rasenta beffa, è il caso in cui un’impresa, che teme un’azione collettiva da parte dei consumatori di milioni di euro, promuove un’azione collettiva strumentale e quindi non ammessa dal giudice. Il testo prevede che se un’azione collettiva viene respinta non ci può essere una seconda azione collettiva sulla stessa impresa.

 – Altro elemento, sono i c.d. diritti extracontrattuali. Pensiamo a tutti gli attacchi alla salute in conseguenza di inquinamento di alimenti o del territorio. La normativa esclude questa possibilità-. I danni derivanti da aspetti extracontrattuali non sono previsti. Di fatto i temi relativi a salute e ambiente restano fuori da una eventuale azione collettiva.

 Per questo abbiamo dichiarato che è una normativa sapientemente scritta piena di “zeppe” per rendere totalmente inefficace l’azione collettiva. Bastano poche modifiche al testo per renderla efficace:

 – sulla legittimazione ai consumatori aggiungere le associazioni consumatori riconosciute;

– sostituire l’aggettivo identico con omogeneo

– sostituire la parola pubblicità con informazione

– sulla procedura prevedere che sia il giudice a stabilirne i criteri

-Proponiamo di aggiungere un concetto caro all’ che prima della sentenza si preveda un tentativo di conciliazione collettiva.

L’obiettivo non è la condanna dell’impresa ma la soluzione del problema. Purtroppo il decreto ha accolto solo la voce di Confindustria, con il risultato che si è fatta una norma totalmente inefficace costringendo i consumatori anche per il futuro a proseguire con le cause individuali.

Tratto da adiconsum.it