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Dal 22 gennaio a oggi sono state fatte 74 operazioni di conversione delle lire in euro, per un importo complessivo di circa 564 mila euro. Le richieste di chiarimenti e segnalazioni sono state 2300 e Banca d’Italia sta rispondendo una a una. Ma tiene a precisare una cosa: il Ministero dell’economia e delle finanze ha previsto l’obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio fra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012. Altre operazioni di cambio “richiedono l’introduzione di una nuova norma”.
Questo l’aggiornamento della situazione fatto oggi dalla Banca d’Italia. Le operazioni di conversione sono iniziate lo scorso 22 gennaio, informa Bankitalia, “in attuazione della sentenza n. 216/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il decreto legge n. 201/2011 con il quale il termine per il cambio era stato anticipato dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011”. Le operazioni si sono svolte seguendo le istruzioni del Ministero dell’economia e “a due settimane dall’avvio, le operazioni effettuate sono state 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000euro”.
Bankitalia precisa poi che dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono arrivate circa 2.300 richieste di chiarimenti e segnalazioni, alcune delle quali indirizzate anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze. “La Banca risponde individualmente a ciascuna richiesta, analizzando i diversi casi alla luce delle istruzioni operative ricevute. Finora è stato dato riscontro quasi alla metà delle comunicazioni pervenute. Nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, – prosegue Bankitalia – il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l’obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l’importo”.
Bankitalia ribadisce dunque quanto già annunciato il 21 gennaio: la Banca d’Italia “può pertanto procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo è rispettato. Operazioni di cambio che non soddisfino questa condizione, avanzate cioè da persone che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non essendo previste nell’attuale quadro legislativo, richiedonol ’introduzione di una nuova norma”.
Tratto da helpconsumatori.it