Il Codice del Consumo prevede all’art. 86 un’elencazione degli elementi che necessariamente il contratto di vendita di pacchetti turistici deve contenere. La disciplina che regola i servizi turistici è ispirata ad un regime rigoroso che si realizza attraverso la previsione di obblighi pre-contrattuali, contrattuali e post-contrattuali a carico sia dell’organizzatore che del venditore. Uno degli obblighi cui è tenuta l’agenzia di viaggio o il tour operator è quello di fornire tutte le informazioni sui documenti necessari alla partenza per un soggiorno all’estero.


A far chiarezza in merito è l’art. 87 D.Lgs 206/05 (Codice del Consumo), il quale prevede che “Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.”
Può accadere, infatti, che a causa della mancata chiarezza riguardo i documenti necessari per effettuare un viaggio ci si ritrovi impreparati al momento della partenza e la vacanza possa saltare.
Le informazioni in materia di visto e passaporto devono quindi essere esplicitamente fornite dall’agenzia di viaggio al momento della stipula del contratto. A tal proposito è preciso l’art. 93 del Codice del Consumo. Esso stabilisce che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.
Quindi in seguito ad un’inadempienza da parte di un’agenzia che organizza un viaggio all’obbligo di fornire per iscritto le informazioni necessarie che permettano al cliente di potersi recare all’estero per una vacanza prenotata, è possibile richiedere il risarcimento del cd. “danno per vacanza rovinata”. Ormai unanimemente riconosciuto, tale danno è di natura non patrimoniale derivante dall’inadempimento o inesatto adempimento consistente nel pregiudizio sofferto dal viaggiatore. La finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto e connotando l’obbligazione a carico del venditore, tenuto a garantire la fruizione della vacanza.
A seguito dell’inadempimento da parte dell’organizzatore del viaggio, che omettendo di fornire le informazioni necessarie non permetta al cliente di potersi recare all’estero per la vacanza prenotata, il consumatore ha, pertanto, diritto a chiedere la restituzione di quanto pagato per il soggiorno, oltre al danno da vacanza rovinata.