Pubblichiamo di seguito le risposte ad alcune domande frequenti in merito alla sospensione delle utenze per morosità nel settore energetico.

Cosa succede se non si paga una bolletta? Quando viene sospesa la fornitura per morosità?

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) che specifichi:

•il termine ultimo per il pagamento;

•le modalità con cui il cliente deve comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);

•il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;

•il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Se il cliente continua a non pagare, il venditore può sospendere la fornitura.

Riferimenti:

Delibera n. 229/01. articolo 9 e 12.2

Quando non può essere sospesa la fornitura?

La fornitura non può essere sospesa quando:

•il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;

•il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato regolarmente al venditore;

•la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;

•il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente.

Inoltre se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) la fornitura non può essere sospesa se:

•l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette. Se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 50 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è pari o superiore a 50 € oppure se ha ricevuto, nel precedente periodo di fatturazione, bollette con un consumo medio stimato pari o inferiore a 50 €;

•il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’ elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio.

Riferimenti:

Delibera ARG/elt 4/08.

Delibera n. 200/99. art. 8

A chi non può essere mai sospesa la fornitura?

La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti “non disalimentabili” (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Riferimenti:

Delibera ARG/elt 4/08. art. 18

Tratto da autorita.energia.it