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Associazione Difesa Consumatori APS
In un avviso pubblicato lo scorso 18 giugno sul proprio sito, l’Enac, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile, nell’informare i consumatori che dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione sia all’interno dell’Italia che nei Paesi dell’area europea, dell’area Schengen, del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, affronta l’annoso problema dei rimborsi a seguito della cancellazione dei voli, così comunica:
“Si informa che dal 3 giugno 2020 sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord. Pertanto le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19, previste dall’art. 88bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, bensì da scelte attribuibili alla volontà del vettore”.
L’Authority prosegue specificando che a partire dal 3 giugno alle cancellazioni dei voli operate dai vettori aerei si debba applicare il Regolamento (CE) 261/2004, che in questi casi prevede:
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