Con le risoluzioni n. 108/E e n. 112/E l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito alla somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomini o cooperative di abitanti in edifici abitativi ed in particolare sulle disposizioni in materia di aliquota IVA (n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972).
La risoluzione fa particolare riferimento alla fornitura di gas metano “per usi civili” nei confronti di condomini o cooperative che utilizzano un impianto centralizzato, in questo caso il limite annuo di 480 m.c. sul quale deve essere applicata l’aliquota IVA del 10 % deve essere riferito alle singole utenze delle unità immobiliari che compongono il condominio o la cooperativa.
Questo significa che il limite massimo di 480 m.c. deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in cui l’impianto di riscaldamento è servito dall’impianto centralizzato. Per escludere la possibilità di duplicazione del beneficio il numero di unità immobiliari da moltiplicare per il limite di 480 m.c. deve essere individuato al netto di quelle unità immobiliari che dispongono di un impianto autonomo.
L’Autorità dell’ Elettrica e il Gas ha comunicato che le richieste iniziali di rimborso effettuate a seguito della risoluzione n. 108 dell’Agenzia delle Entrate vanno inoltrate al venditore dal titolare del contratto o da un suo delegato contenente tutti gli elementi utili al ricalcolo, non possono configurarsi come reclami né come richiesta di rettifica di fatturazione ai sensi della delibera ARG/com 164/08 (TIQV).
Pertanto i singoli soggetti interessati devono sollecitare il soggetto responsabile del contratto di fornitura (nel caso di condomini l’amministratore condominiale) a richiedere alle società fornitrici il ricalcolo dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% da gennaio 2008.
Quanto sopra e’ di notevole importanza per il consumatore, poiché permettete ai consumatori residenti in strutture condominiali con impianti di riscaldamento centralizzati di beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, come coloro che hanno utenze autonome, come anche da noi stessi più volte richiesto, viene di conseguenza integrata la delibera AEEG a beneficio dei consumatori.

Comunicato stampa Adiconsum Nazionale