L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), s.m.i., ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti. Chi vuole fruire dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile. Per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.

I requisiti per accedere al beneficio sono:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;
  • possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità.

Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame.

Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:

  • del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
  • i redditi soggetti a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per fruire dell’agevolazione in parola è necessario compilare il presente modello per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione, va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.

Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno provveduto al pagamento del canone. In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata unitamente all’istanza di rimborso.

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione potrà, alternativamente, essere:

  • spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO. Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
  • consegnata dall’interessato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici locali sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello e le relative istruzioni sono rese disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Modulistica, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Chi avesse già depositato l’istanza  non deve presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Per assistenza rivolgersi agli sportelli territoriali di Adiconsum Verona