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Associazione Difesa Consumatori APS
L’Antitrust ha comminato una sanzione amministrativa pari a 120 mila euro ad H3G per la promozione delle caratteristiche e delle modalità di tariffazione dei servizi internet in mobilità, fruibili tramite l’ausilio di apposito modem mobile (c.d. internet Key). Secondo l’Antitrust il messaggio “Naviga a tutta velocità fino a 21.6 Mbps” con il quale lo scorso anno il gestore ha pubblicizzato le tre internet key con velocità differenti, pari rispettivamente a 3.6 Mbps, 7.2 Mbps e 21.6 Mbps costituisce una pratica commerciale scorretta.
Oggetto di valutazione è stata, infatti, la prospettazione al consumatore di informazioni fuorvianti e incomplete circa la concreta fruizione del servizio e le condizioni che devono realizzarsi per raggiungere la velocità indicata nei diversi messaggi. Sul punto e con specifico riferimento alle caratteristiche del servizio offerto, infatti, l’Antitrust ha escluso la possibilità di avere contezza a priori della velocità di navigazione effettivamente raggiungibile attraverso i differenti modelli di internet Key. Ciò in ragione delle numerose variabili da cui dipende la velocità di navigazione in internet in mobilità, ampiamente descritte da H3G nelle proprie difese. Ciononostante, la comunicazione commerciale del professionista riguardante tale tecnologia ha utilizzato il valore attribuito alla velocità della navigazione come principale elemento di identificazione delle diverse offerte commerciali proposte. Valore che assurge, quindi, a principale parametro di riferimento utilizzato dal consumatore al fine di operare la propria scelta commerciale, non solo fra le diverse offerte di operatori concorrenti, ma fra le stesse differenti offerte proposte da H3G.
A rafforzare la conclusione dell’Antitrust anche il parere dell’Agcom chiesto all’interno del procedimento: “il messaggio non si caratterizza né per completezza, né tantomeno per trasparenza informativa relativamente alle caratteristiche ed alle complessive condizioni economiche di fruizione dell’offerta pubblicizzata, nonché rispetto ai limiti della stessa, ma al contrario, esso veicola all’utente finale una informazione complessiva quanto meno fuorviante e sicuramente non precisa rispetto alle prestazioni ottenibili dal servizio di accesso ad internet in mobilità oggetto di contestazione. L’operatore non specificando la velocità di navigazione minima e media, ma prospettando esclusivamente performances apicali connesse all’uso del modem wireless USB, induce il consumatore a ritenere che la prestazione prospettata sia stabilmente e regolarmente ottenibile dal servizio promosso. Da quanto versato in atti risulta invece che vi sono una serie di variabili capaci di incidere negativamente sulla velocità di trasferimento dati, inficiando la possibilità di raggiungere la velocità massima di navigazione pubblicizzata, quali la tipologia di tecnologia radio utilizzata, il livello di congestione della rete core di trasmissione, il tipo di tecnologia di cui è dotato il terminale dell’utente ecc. Ne consegue che a causa delle loro caratteristiche tecnologiche i servizi di accesso promossi possono essere soggetti ad interruzioni della connessione dovute a situazioni di instabilità del segnale, obbligando l’utente a reiterare connessioni di breve durata, erodendo la soglia di traffico a tempo dell’offerta prescelta. Pertanto il consumatore medio non è posto nelle condizioni di poter valutare appieno la reale portata delle prestazioni pubblicizzate nel messaggio, e conseguentemente di avanzare delle valutazioni in termini di convenienza economica dell’offerta stessa”.
Tratto da helpconsumatori.it