Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Risolta positivamente da Adiconsum Verona una vicenda di malfunzionamento e disservizi di utenze telefoniche per un’azienda veronese di trasporti. Il caso ha inizio nel 2015, quando la società veronese denunciava alla compagnia telefonica Fastweb continui malfunzionamenti delle linee telefoniche e fax con significativi disagi per il lavoro. Nonostante i numerosi reclami e i ripetuti solleciti, le problematiche non venivano risolte, tanto da obbligare la società a cambiare operatore.
Adiconsum Verona dapprima con reclamo, e successivamente attraverso un’istanza di conciliazione dinnanzi al Corecom, formulava richiesta di ristoro economico ai sensi della delibera 73/11/CONS. La delibera, infatti, prevede indennizzi monetari nei più frequenti casi di inadempimenti ed errori imputabili ai gestori telefonici. Dato l’esito negativo del tentativo di conciliazione, la società di trasporti, assistita dal legale di Adiconsum Verona, avv. Iacopo Cera, attivava la procedura di definizione del contenzioso dinnanzi all’AGCOM, conclusasi con una recente positiva decisione.
Tale procedimento prevede, in caso di verbale Corecom negativo, l’invio di una seconda istanza all’Agcom, Autorità chiamata quindi a decidere la controversia in base ai documenti prodotti dalle parti.
L’Agcom accertava quindi la fondatezza dei reclami e condannava Fastweb a corrispondere gli indennizzi richiesti, nella misura prevista dalla citata delibera 73/11/CONS, nonché a rimborsare alla società di trasporti le spese di procedura. L’Agcom riconosceva un importo giornaliero di € 5,00 per ogni giorno di disservizio, obbligando il gestore a corrispondere complessivi € 2.000 a titolo di indennizzo.
«Consigliamo ai consumatori – sottolinea Iacopo Cera – di portare avanti con tutti gli strumenti e le procedure a disposizione i reclami nei confronti delle compagnie telefoniche e di non accettare proposte di conciliazione e di ristoro parziale laddove le contestazioni siano pienamente fondate e documentate».