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Associazione Difesa Consumatori APS
Secondo il decreto legge 135/2009, a partire dal 26 giugno 2012, i minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei genitori per viaggiare, ma devono avere il proprio documento di viaggio individuale (lasciapassare, carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto).
In particolare, il nuovo passaporto è fornito di un microchip, e solo al compimento dei 12 anni di età vengono acquisite anche le impronte e la firma digitalizzata.
La validità del documento è di:
· 3 anni per i bambini fino ai 3 anni;
· 5 anni dai 3 ai 18 anni.
Si ricorda che per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, coniugati o meno (quindi anche conviventi, separati, divorziati o genitori naturali), i quali dovranno firmare il proprio assenso presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione.
Se un genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto
Ricordiamo che è possibile richiedere il passaporto per minori presso:
· la Questura;
· l’Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
· la stazione dei Carabinieri;
· il Comune di residenza.