Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Grande soddisfazione – dichiara Pietro Giordano Segretario Generale Vicario di Adiconsum – per l’entrata in vigore dal 21 giugno delle norme da tempo richieste dall’Associazione a tutela dei consumatori che acquistano una multiproprietà. Finalmente la normativa italiana si è adeguata alla direttiva europea del 2008.
Adiconsum ricorda in un decalogo le nuove norme:
1.La tutela del consumatore si estende anche ai contratti multiproprietà con una durata minima di un anno. La precedente normativa prevedeva una durata minima di tre anni.
2.La tutela non riguarda solo i beni immobili (case, villette, ecc.), ma anche beni mobili (navi, roulotte, ecc.), se adibiti ad alloggi.
3.La nuova norma impone anche un’adeguata pubblicità per tutti i “contratti accessori” (contratti di finanziamento, pulizie, utilizzo impianti sportivi, ecc.) collegati alla multiproprietà.
4.Il diritto di recesso si esercita entro i 14 gg. successivi alla stipula del contratto (vecchia norma 10 gg.) e il formulario da utilizzare per tale recesso deve essere allegato al contratto e non può essere oneroso per il consumatore.
5.Se tale formulario non viene consegnato alla stipula del contratto il periodo di tempo per il diritto di recesso si allunga ad 1 anno e 14 giorni.
6.Il ripensamento diventa di 3 mesi e 14 gg. se mancano altre informazioni precontrattuali.
7.La rescissione del contratto multiproprietà comporta l’automatica rescissione di tutti i contratti accessori.
8.Non è possibile chiedere anticipazioni temporali di pagamento delle rate concordate nel contratto multiproprietà, né imporre versamenti non concordati.
9.È diritto del consumatore ricevere – almeno 14 prima della scadenza di pagamento – una richiesta scritta con l’importo esatto della rata da pagare. Il consumatore, dopo il pagamento di almeno due rate, può rescindere unilateralmente il contratto senza incorrere in penali.
10.Sono state inasprite le sanzioni amministrative, portando quelle pecuniarie sino a cinquemila euro e allungando la durata della sospensione del servizio fino a sei mesi.
Comunicato Stampa Adiconsum Nazionale
A me è capitata una cosa simile con un rappresentante di “federicomotta editore” che promettendo cose che dopo sono risultate non vere mi ha rifilato un’altra enciclopedia. All’inizio è arrivato che doveva solo consegnare un certificato nuovo, poi alla fine nel casino ci ha convinto che non c’erano soldi da rimettere e ci ha rifilato il contratto. Se dicono il falso per rifilare un contratto cosa si può dopo? non si può recedere lo stesso dal contratto? (sarebbe da metterli in galera questi!!!)
Ciao Gianluca, ricorda sempre che se il contratto lo hai sottoscritto presso la tua residenza (o fuori dai locali commerciali) puoi recedere inviando una raccomandata a.r. entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione. Se il termine è decorso e l’informativa sul diritto di recesso è corretta si può sempre valutare di fare una segnalazione per pratica commerciale scorretta. Ti consiglio di fissare un appuntamento presso una delle nostre sedi.