Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Nuove tutele per i viaggiatori che, a partire dal 1° luglio 2018, prenoteranno pacchetti turistici o servizi turistici collegati. Le nuove regole, introdotte dall’Ue per adattare la normativa ai profondi cambiamenti subiti dal mercato del turismo con l’avvento di internet, garantiranno maggiore protezione a quanti si dilettano ad organizzare personalmente i propri viaggi online.
Il legislatore amplia la definizione di pacchetto turistico ed include anche le prenotazioni “click-through” dove al primo acquisto di un servizio turistico, un volo per esempio, si viene invitati a prenotare una camera d’albergo o a noleggiare una macchina tramite processi online collegati e, per l’acquisto, basta un semplice click, essendo i dati ed il numero di carta di credito trasmessi direttamente dal fornitore presso cui si è acquistato il primo servizio turistico.
Nuovi obblighi informativi sono previsti a carico di tour operator e agenzia di viaggio non solo in merito alle caratteristiche essenziali dei servizi inclusi nel pacchetto, ma anche rispetto al prezzo e all’eventuale revisione che, se in aumento e superiore all’8% di quello concordato, consentirà al consumatore di risolvere il contratto e ottenere il rimborso integrale del prezzo pagato. Gli operatori, inoltre, dovranno altresì informare il consumatore sulla possibilità di risolvere il contratto dietro pagamento delle spese di recesso, ma anche di cedere il contratto se, per motivi personali, si è impossibilitati a partire. Al consumatore, pertanto, verrà consegnato, prima della conclusione del contratto, un modulo contenente tutte le informazioni precontrattuali, ivi comprese quelle relative alle coperture assicurative, ai dati e alle modalità di contatto del tour operator e/o dell’agenzia viaggi e dei loro rappresentanti in loco, cui richiedere assistenza o per formulare un reclamo.
Nel caso si verifichino eventi straordinari come, per esempio calamità naturali, nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze, così come nel caso in cui non vengano forniti i servizi acquistati per insolvenza o fallimento del tour operator o dell’agenzia, sarà possibile risolvere il contratto ed ottenere il rimborso e, ove necessario, il rientro.
Più stringenti saranno le responsabilità del professionista qualora i servizi effettivamente prestati siano difformi da quelli descritti nel contratto; questi è tenuto a porvi tempestivamente rimedio e, in difetto, potrà farlo il consumatore e chiedere il rimborso delle spese sostenute. Ma se le difformità incidono significativamente sull’esecuzione del pacchetto turistico, si potrà risolvere il contratto, anche se si è già giunti a destinazione e chiedere il risarcimento dei danni.
Scompare il termine di dieci giorni dal ritorno per la formulazione del reclamo: i propri diritti in caso di mancata o inesatta esecuzione del pacchetto turistico possono essere fatti valere entro due anni, che passano a tre per il risarcimento dei danni alla persona o per vacanza rovinata. Tuttavia, è opportuno segnalare le difformità riscontrate al rappresentante in loco.
La normativa introduce, inoltre, la categoria dei servizi turistici collegati ovvero l’acquisto di servizi turistici presso fornitori di servizi diversi e con pagamenti separati attraverso un processo di prenotazione online collegato. In questo caso non si godrà di tutti i diritti previsti dalla nuova normativa, ma della sola protezione in caso di insolvenza o fallimento.
Tratto da ecc-netitalia.it