Poste Italiane viene condannata dal Giudice di pace di Legnago (Vr) a rimborsare ad un cittadino indiano le spese postali sostenute per la spedizione dei kit postali per il rilascio del permesso di soggiorno smarriti durante il trasporto.
Numerosi cittadini stranieri si erano rivolti ad Adiconsum Verona denunciando che i kit postali necessari per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno erano stati perduti dal servizio postale.
La procedura di rinnovo o rilascio necessita, infatti, di Poste Italiane, attraverso  il trasposto della documentazione mediante busta assicurata alla Questura di Roma, la quale fissa  la data  per effettuare il fotosegnalamento presso le Questure di residenza. Adiconsum Verona ha verificato che molte spedizioni non sono mai giunte a destinazione risultando ferme in un deposito di Milano
I disagi causati dalla perdita delle buste sono preoccupanti. Infatti, i cittadini extracomunitari si trovano a prolungare ulteriormente i tempi di attesa generalmente riscontrati per ottenere il permesso di soggiorno. Si devono, inoltre, recare numerose volte presso le Questure  prima di verificare le ragioni del mancato rilascio del permesso.
Secondariamente, si evidenzia che il costo della spedizione risulta particolarmente elevato per un totale di € 102,24. Il mittente deve versare, per ogni busta, la somma di € 60,00 a Poste Italiane, per la spedizione, € 27,50 al Dipartimento del Tesoro, mediante bollettino postale, ed € 14,62 per una marca da bollo applicata alla domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
La precaria situazione di chi vive in attesa del permesso di soggiorno, peraltro, senza conoscere la causa del ritardo nel rilascio, provoca evidentemente un peggioramento della qualità della vita ed una violazione dei diritti di cittadinanza.
Adiconsum Verona ha, pertanto, affidato ad un legale il compito di promuovere un giudizio civile. Il processo si è concluso con la sentenza 526/10 del Giudice di pace di Legnago il quale ha accertato che Poste Italiane non ha adempiuto agli obblighi imposti dal codice civile in materia di trasporto e spedizione e ha condannato la società a rimborsare all’attore le spese sostenute.

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