La normativa sui della biodegradabili, in vigore già dal 1° gennaio 2011, prevede il divieto di commercializzare i sacchetti della spesa in plastica tradizionale (polietilene), non biodegradabile; tuttavia, di quelli attualmente consentiti, solo alcuni (quelli conformi alla norma UNI EN 13432:2002) possono, dopo l’utilizzo, andare al compostaggio (cioè essere smaltiti insieme all’organico nella raccolta differenziata), al contrario dei sacchetti finto-ecologici resi biodegradabili grazi all’uso di additivi.

La plastica è attualmente consentita solo per determinate categorie di buste riutilizzabili, con precise grammature e sagome.

La legge 28/2012, “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, in vigore dallo scorso marzo, per dare tempo ai produttori di adeguare i propri impianti e le tecnologie di produzione alla nuova normativa, aveva previsto una proroga del sistema sanzionatorio dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2013, differendo in tal modo l’effettiva entrata in vigore della disciplina.

Il Decreto Sviluppo bis, invece, in vigore dal 20 ottobre, ha anticipato il termine di ben un anno, al 31 dicembre 2012: a partire dal 1° gennaio 2013, quindi, in caso di commercializzazione di sacchetti non conformi agli standard Ue, scatteranno le sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 a 25.000 euro), aumentate fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarderà quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.