Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
“Le famiglie italiane che hanno acceso finanziamenti per ristrutturazione della prima casa, per immobili non adibiti ad abitazione principale o per necessità di prestiti personali, ed oggi vivono momenti di difficoltà economica o periodi di mancanza temporanea di liquidità – afferma Danilo Galvagni vice presidente di Adiconsum – hanno ora la possibilità di aver un po’ di respiro sospendendo la quota capitale della rate.
La nostra sollecitazione ad ABI nel farsi carico delle difficoltà delle famiglie ed a condividere la filosofia di quanto disposto dal Decreto Legge sulla sospensione delle rate dei mutui, pur non essendoci un “obbligo” per finanziamenti ed altre tipologie di prestiti, è un segnale di attenzione e di responsabilità delle banche.”
“E’ un importante passo avanti, un lavoro costruttivo fatto di proposte e confronto – ribadisce Carlo Piarulli Responsabile Nazionale Credito di Adiconsum – nel corso del quale abbiamo auspicato potesse realizzarsi un unico accordo (coinvolgendo anche ASSOFIN, l’associazione delle finanziarie), per evitare confusione tra i consumatori che volessero accedere alla moratoria”.
La moratoria realizzata con ABI, darà ossigeno a molte famiglie e riguarderà tutti coloro che, a seguito dell’emergenza sanitaria, hanno subito una riduzione dello stipendio o una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, compresi i lavoratori “atipici”, per almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali) o per i professionisti che hanno subito un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa di chiusura o sospensione dell’attività; la riduzione del fatturato potrà essere autocertificata.
La possibilità di sospensione è inerente:
– ai mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini;
– ai prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020. La sospensione non determina l’applicazione di alcuna commissione.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Per ottenere la moratoria sarà sufficiente una richiesta scritta, anche con mail, alla banca che ha erogato il prestito.