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Associazione Difesa Consumatori APS
Una clausola abusiva può rendere nullo il contratto stipulato tra un consumatore e un professionista. E’ quanto stabilisce la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza odierna, in cui precisa che la direttiva comunitaria 93/13 tende ad eliminare le clausole abusive contenute nei contratti con i consumatori, salvaguardando ove possibile la validità del contratto nel suo complesso.
La norma prevede che le clausole abusive di un contratto imposte dal professionista non vincolino il consumatore. Per essere considerata abusiva una clausola deve essere in contrasto con il requisito della buona fede e deve determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Un contratto contenente una clausola abusiva resta comunque vincolante per le parti, se può continuare a sussistere senza la clausola.
La sentenza della Corte si inserisce nel caso di due signori slovacchi che hanno ottenuto un credito di circa 5.000 euro da un istituto di credito al consumo. Nel contratto stipulato con i clienti, infatti, era indicato un TAEG (il tasso annuo effettivo globale) al 48,63% mentre, secondo il calcolo effettuato dal giudice slovacco, ammontava in realtà, al 58,76%. I signori in questione hanno quindi fatto ricorso e, come rilevato dal giudice nazionale, nell’ipotesi di dichiarazione di nullità i consumatori sarebbero tenuti a versare soltanto gli interessi di mora, al tasso del 9%, e non l’insieme delle spese per la concessione del credito, che sarebbero ben più elevate di tali interessi.
La direttiva Europea, quindi, ammette una normativa nazionale che permetta di dichiarare la nullità complessiva di un contratto contenente una o più clausole abusive, qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore. Secondo la Corte, infine, una pratica commerciale che indica in un contratto di credito un TAEG inferiore a quello reale costituisce una falsa informazione da qualificare come pratica commerciale ingannevole ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali del 2005, poiché è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Tratto da helpconsumatori.it