Il quesito trae spunto dai ricorsi proposti da alcuni Comuni davanti alle Commissioni tributarie provinciali (es. Vicenza, Milano, Belluno, Perugia) al fine di ottenere delle sentenze che statuissero il diritto al rimborso della Tassa di concessione governativa versata in virtù dei contratti di abbonamento al servizio di mobile.

Ad esempio, nel caso deciso dalla Commissione vicentina con sentenza del 26 novembre 2009, n. 100, gli Enti locali, tra i vari motivi di ricorso, deducevano l’avvenuta abrogazione delle norme di legge che, nel qualificare il contratto di abbonamento al servizio di telefonia mobile quale documento sostitutivo della cd. licenza di stazione radio, lo assoggettavano alla Tassa di concessione governativa.

Ed è proprio sotto questo profilo che detta Commissione tributaria accoglieva i ricorsi dei Comuni, ritenendo non più applicabile la Tassa.

In estrema sintesi, i Giudici fondano la loro decisione sulle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), che ha recepito il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni. In particolare, l’art. 218 del Codice avrebbe abrogato, tra le altre disposizioni, l’art. 318, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, secondo cui oggetto della tassazione era il contratto di abbonamento sostitutivo della citata licenza. Pertanto “venendo a mancare il regime concessorio e l’art. 318 che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione della tassa non risulta più applicabile”.

Sembrano, pertanto, aprirsi nuovi spiragli per consentire di ritenere che anche i consumatori non siano tenuti al pagamento della Tassa, ritenuto, peraltro, che i profili di illegittimità della tassazione appaiono molteplici ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dalla suddetta sentenza.

Inoltre, la questione è approdata davanti alla Corte di Giustizia europea (causa C-492/09).

Tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vi è quella se sia compatibile con i principi contenuti nella Direttiva 2002/21/CE il fatto che la Tassa sia dovuta dai soggetti titolari di un contratto di abbonamento e non anche da quelli che utilizzano carte ricaricabili. Altra questione pregiudiziale è quella concernente l’incremento dei costi in capo agli utilizzatori che sottoscrivono un abbonamento. Il che ne scoraggerebbe l’ingresso nel mercato italiano impedendo, a danno dei consumatori, la formazione di un mercato concorrenziale.

In conclusione, svariati sono gli elementi che, fondatamente, consigliano di proporre tempestivamente all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso della Tassa di concessione governativa pagata per l’abbonamento al servizio di telefonia mobile, relativamente alle ultime tre annualità. Istanza che, impedendo il maturarsi della decadenza, consentirebbe ai consumatori di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate qualora fosse definitivamente accertata l’illegittimità dell’imposizione.

Davide Cecchinato