Oggi parliamo di e anticipato. Ad un nostro socio l’operatore telefonico aveva chiesto in restituzione l’importo delle promozioni godute perchè aveva receduto dal contratto prima di due anni. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui siamo ricorsi dopo la mancata conciliazione Co.Re.Com, ha riconosciuto l’illegittimità della pretesa.

Quando è dovuta la restituzione delle promozioni godute

Nello specifico l’Autorità ha affermato che l‘operatore deve informare il consumatore della debenza degli importi equivalenti agli sconti e alle promozioni godute in caso di recesso anticipato. E non è sufficiente, in termini di trasparenza e chiarezza, il generico avviso verbale reso in sede di stipula del contratto a mezzo telefono. Come ad esempio la frase: “in caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi, sarà dovuto un importo equivalente al vantaggio usufruito“.  L’informativa deve essere infatti precisa, specifica e completa dell’esatto ammontare degli importi equivalenti agli sconti e alle promozioni godute, di cui l’operatore può chiedere la corresponsione in caso di recesso anticipato. Se così non è, nulla è dovuto.

Contestualmente l’Autorità ha ribadito, per contro, la debenza del contributo di disattivazione poichè previsto in contratto. Inoltre l’ammontare dello stesso era stato pubblicato sul sito della Compagnia telefonica in linea con quanto preventivamente comunicato all’Autorità.