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Associazione Difesa Consumatori APS
In questo caso entra si applica il codice della navigazione, ovvero il D.Lgs. n. 96 del 9 Maggio 2008 art.945 che stabilisce l’obbligo del vettore aereo a corrispondere al passeggero il rimborso pieno del costo del biglietto qualora la partenza sia impedita al passeggero per cause non imputabili a quest’ultimo.
Nello specifico tale articolo in riferimento all’impedimento del passeggero afferma quanto segue: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.
Il vettore deve essere informato subito dell’impedimento, in quanto il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo del prezzo del biglietto.
Per annullamento viaggio causa malattia da preferire è certamente una comunicazione scritta, meglio ancora se inoltrata alla compagnia aerea attraverso Raccomandata A/R o attraverso PEC qualora la compagnia aerea. Adiconsum può aiutarti per avere il rimborso. Scrivi a verona@adiconsum.it