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Associazione Difesa Consumatori APS
Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”) è nuovamente intervenuto per abbassare la soglia della tracciabilità dei pagamenti, dopo che il D. L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. “Manovra Correttiva”) aveva portato la soglia di ammissibilità dei pagamenti non tracciabili a 2.500 euro.
Il fine è quello della lotta al riciclaggio di denaro ed all’evasione fiscale: sono interessati i trasferimenti di contante ed i titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi). Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione alla clientela su queste disposizioni.
Il nuovo limite è di 1.000 euro (per valori pari o superiori a questo importo non è più possibile trasferire denaro tra soggetti diversi in contante, o con assegno non intestato o non recante la clausola “non trasferibile”, ma solamente avvalersi di intermediari finanziari abilitati (banche, uffici postali).
La normativa antiriciclaggio già in vigore prevede peraltro che libretti e moduli di assegni consegnati da banche e poste debbano avere prestampigliata la clausola di non trasferibilità, salvo diversa richiesta: il libretto di assegni senza tale clausola deve essere richiesto per iscritto alla Banca/poste ed è dovuta un’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno (che comunque se usato per pagamenti oltre il nuovo limite deve essere reso “non trasferibile”apponendo manualmente la clausola); lo stesso vale per gli assegni circolari “liberi”, che non possono superare l’importo limite in questione.
E’ vietato superare il limite di 999,99 euro anche con i libretti postali o bancari al portatore (anonimi): se entro il 31 dicembre 2011 non saranno estinti oppure trasformati in libretti nominativi, o comunque il saldo non sarà stato riportato al di sotto dei 999,99 euro, l’emittente ha l’obbligo di legge di provvedere “d’ufficio” . Molto severe le sanzioni, che partono da un minimo di 3.000 euro.