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Associazione Difesa Consumatori APS
Scuole finite, è tempo per numerosi studenti veronesi di partire per una vacanza studio all’estero. Ma cosa succede se improvvisamente un giovane non può partire per una malattia imprevista? Recentemente il Giudice di Pace di Verona ha stabilito che la malattia improvvisa documentata che impedisce di viaggiare dà diritto a risolvere il contratto di viaggio e avere restituita la somma pagata.
La controversia citata riguarda un ragazzo che non ha potuto partecipare a un viaggio studio a Londra per un’improvvisa malattia diagnosticata dall’ospedale di Verona.
I genitori del ragazzo avevano chiesto di recedere dal viaggio, ma l’organizzazione aveva negato la restituzione dell’importo pagato in applicazione di una penale del 100% contenuta nel contratto di viaggio.
Data la situazione, la famiglia assistita dall’Avvocato Silvia Caucchioli di Adiconsum Verona, dopo un tentativo stragiudiziale, ha provveduto a intraprendere un’azione civile presso il Giudice di Pace di Verona, il quale ha riconosciuto il diritto del viaggiatore alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma pagata, come richiesto, per impossibilità di usufruire della prestazione contrattuale.
“Nei cosiddetti pacchetti turistici o pacchetti viaggio come per le vacanze studio – evidenzia Silvia Caucchioli – il viaggiatore ha diritto a risolvere il contratto, con restituzione delle somme anticipate, nel caso di impossibilità ad utilizzare la prestazione. Purtroppo, a volte succede, come nella causa vinta dal nostro assistito, che se il viaggiatore non ha stipulato apposita assicurazione, il tour operator applica una penale al viaggio del 100% (ovvero trattiene l’intero costo del viaggio pagato e non intende restituire alcunché)”.
“Tuttavia, esiste un principio sancito dall’art. 1463 Codice Civile e dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III 24/07/2007, n. 16315) in base a cui l’impossibilità di utilizzare la prestazione (ovvero il viaggio) per impossibilità sopravvenuta (es. grave malattia documentata) è causa di estinzione dell’obbligazione (ovvero il pagamento del viaggiatore). Quindi il tour operator deve restituire tutto il prezzo pagato perché il contratto si è risolto per causa non imputabile al viaggiatore ma ad un fatto sopravvenuto ed imprevedibile che rende impossibile utilizzare la vacanza che ha normalmente uno scopo di svago, piacere”.
“Invitiamo, quindi, i viaggiatori – conclude l’avvocato – che si trovano nell’impossibilità di partire per gravi motivi sopravvenuti pochi giorni prima della partenza di rivolgersi ad Adiconsum Verona per ottenere la restituzione del costo del viaggio”.