Sul Bollettino n. 30 del 17 agosto 2015 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è stato pubblicato il Provvedimento n. 25590 emesso dall’Antitrust medesima nei confronti della ditta (già ) attiva nella porta a porta. L’impresa è stata multata con una sanzione di €.10.000,00 per “inottemperanza alla delibera del 13 febbraio 2013, n. 24222, in quanto l’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse) continua a promuovere in vendita articoli per la casa senza fornire informazioni chiare circa la reale natura e le effettive condizioni della proposta commerciale“.

Si legge nel provvedimento dell’Antitrust che “con la propria delibera n. 24222 del 13 febbraio 2013, l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal mese di novembre 2011 dall’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse), consistente: nell’aver promosso e commercializzato articoli per la casa prospettando, sia telefonicamente che mediante successive visite al domicilio dei consumatori, la possibilità di ricevere gratuitamente una carta fedeltà; nell’aver fornito ai consumatori informazioni inesatte, incomplete o non vere in ordine alla natura, alle caratteristiche e alle condizioni economiche di tale offerta promozionale; nell’aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori contattati, anche mediante la minaccia di ricorso ad azioni legali prospettata nel corso della seconda visita a domicilio, e con riferimento alle modalità aggressive con cui vengono fatti stipulare i moduli ai consumatori, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale, quale l’acquisto di prodotti del professionista, che non avrebbero altrimenti assunto“.

Multata una ditta per pratica commerciale scorretta

In sintesi – continua l’Agcm – con provvedimento n. 24222 del 13 febbraio 2013, ad esito del procedimento istruttorio PS7317B, l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in atto dall’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse) consistente nel fornire ai consumatori informazioni ingannevoli nel contesto delle promozioni effettuate sia tramite telemarketing, sia in occasione delle visite a domicilio, sia infine mediante le informazioni contenute nei moduli contrattuali, con riguardo alla natura del processo di vendita, alle caratteristiche e alle condizioni economiche dei prodotti promossi nonché con riguardo all’asserita gratuità della Fidelity Card, descritta, contrariamente al vero, come priva di qualunque onere o impegno di spesa a carico del consumatore e in termini ambigui quanto alla obbligatorietà dell’acquisto.

In particolare – sostiene l’Autorità -, i potenziali clienti venivano contattati telefonicamente per concordare la consegna gratuita a domicilio di una carta fedeltà, denominata Card Service Fidelity, per l’acquisto di articoli per la casa a prezzi particolarmente scontati (fino al 50%-70%) e, nel corso di tale visita, erano indotti a sottoscrivere un modulo contrattuale asseritamente finalizzato alla sola consegna della fidelity card, ma che invece li impegnava ad effettuare acquisti obbligatori dal catalogo del professionista, per un importo anche di diverse migliaia di euro.

Nel corso della telefonata – si legge sul bollettino -, i consumatori non erano posti nella condizione di poter conoscere, sin dal primo contatto, la reale natura e le effettive condizioni della proposta del professionista, essendo indotti a ritenere che l’iniziativa promozionale riguardasse semplicemente l’offerta gratuita di una tessera sconto spendibile per eventuali futuri acquisti. Inoltre, caratteristiche, natura e convenienza economica dell’offerta non erano meglio chiarite nel corso del successivo incontro presso il domicilio dei consumatori, né dal contenuto informativo del modulo sottoposto alla firma del consumatore in occasione di tale incontro. Solo una volta scaduti i termini per esercitare il diritto di recesso, quando i consumatori erano ormai vincolati al contratto sottoscritto, spesso dietro pressioni psicologiche e minacce di promuovere azioni legali, gli stessi venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto. Inoltre, il professionista frapponeva ostacoli all’esercizio del diritto di recesso, sia omettendo di informare il consumatore sull’esistenza e sulle modalità di esercizio di tale diritto, sia disattendendo le richieste in tal senso dei consumatori.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dall’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse) era in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), c) e d), 23, lettera v), 24 e 25, lettere b) ed e), del Codice del Consumo e ne ha vietato l’ulteriore diffusione.

Il professionista, pur avendo regolarmente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, non ha in alcun modo partecipato al procedimento di inottemperanza.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza alla delibera del 13 febbraio 2013, n. 24222, in quanto l’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse) continua a promuovere in vendita articoli per la casa senza fornire informazioni chiare circa la reale natura e le effettive condizioni della proposta commerciale, né in occasione del primo contatto telefonico, né durante la prima visita a domicilio, né, infine, nel modulo contrattuale sottoposto ai consumatori per la sottoscrizione.

Pertanto, il professionista non ha posto fine alla pratica scorretta accertata nella delibera del 2 ottobre 2013, n. 24533.

Per quanto sopra l’Autorità ha irrogato all’impresa individuale Mariposa di Vigato Ulisse (già Megdam di Vigato Ulisse) una sanzione amministrativa pecuniaria pari al minimo edittale, nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

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