Tramite due distinti provvedimenti del 30 settembre 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato e Italia per aver violato la nuova disciplina sui diritti dei consumatori, così come stabilita dal d. lgs 21/2014, in attuazione della Direttiva 2011/83/UE. Tale decreto ha previsto, inoltre, alcune nuove competenze per l’, che può ora accertare e sanzionare anche le violazioni della stessa citata normativa.

L’Antitrust ha dunque comminato due sanzioni da 100mila euro ciascuna ad H3G ed a Sky Italia, dopo avere accertato che le procedure di vendita via telefono dalle stesse adottate, avevano violato alcune disposizioni in materia di vendite a distanza.

I due procedimenti erano stati avviati nel marzo 2015, sulla base di alcune segnalazioni di consumatori che lamentavano il fatto che i professionisti non ottemperavano a quanto previsto dall’art. 51 comma 6 del Codice del Consumo, secondo cui  “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto”… Inoltre, il terzo periodo del medesimo comma specifica, altresì, che “dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole”.

Contratto telefonico? Necessaria la firma

Il consumatore si trovava quindi vincolato al contratto già al termine della telefonata, a prescindere dalla sottoscrizione del modulo contrattuale.

Dall’indagine svolta dall’Antitrust, è risultato infatti che “la registrazione della telefonata, nel corso della quale viene prospettata l’offerta, non è stata messa nella piena disponibilità del consumatore affinché quest’ultimo possa conservarla e utilizzarla in futuro per la tutela dei suoi interessi, così come richiesto dalla definizione di “supporto durevole” contenuta nel Codice del Consumo (ad esempio, messaggi di posta elettronica, chiavi USB, CD e DVD)”.

Quindi, come enuncia l’autorità stessa nel proprio comunicato stampa “i professionisti non forniscono al consumatore le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di rinunciare alla forma scritta e di acconsentire allo scambio della conferma dell’offerta e dell’accettazione della stessa su supporto durevole”.

Tratto da ecc-net.it