L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato tre società attive nella porta a porta poichè sono stati promossi e commercializzati prodotti per la casa prospettando la possibilità di beneficiare di sconti, con la finalità di ottenere un ordine di acquisto di rilevante importo economico, sottoscritto dal consumatore senza averne effettiva consapevolezza.

Sul Bollettino n. 9 del 29 marzo 2016 (vedi sotto) l’Autorità riferisce delle multe comminate alle società , e che svolgono attività di vendita fuori dai locali commerciali. Le sanzioni, elevate per poichè ingannevoli ed aggressive, sono state quantificate in rispettivamente €.20.000,00, €.20.000,00 e €.18.000,00 .

Le società, almeno a partire  dal 2015, hanno contattato telefonicamente i consumatori prospettando la possibilità di ricevere un codice , senza oneri e obblighi di acquisto, che avrebbe consentito di comprare articoli per la casa a prezzi molto convenienti. Nel corso del successivo incontro presso il domicilio dei consumatori, il professionista ha richiesto di firmare un modulo asseritamene destinato al trattamento dei dati personali o, in altri casi, ad accertare l’avvenuta consegna del catalogo dove scegliere di beni per futuri possibili acquisti in promozione.

In tale occasione – si legge nel bollettino-, gli agenti hanno preannunciato altresì la visita successiva di un altro promotore per visionare il catalogo e pianificare il primo acquisto. Dopo alcuni giorni, i consumatori hanno ricevuto la seconda visita a domicilio, durante la quale gli agenti del professionista hanno rappresentato che il consumatore, con la firma apposta nel corso della prima visita, si sarebbe vincolato contrattualmente all’acquisto di prodotti per un importo minimo di 2.990 euro più iva. In tal modo, gli agenti di vendita ottenevano in molti casi che il consumatore procedesse alla firma di un secondo modulo contrattuale che rappresenta il vero e proprio ordine di acquisto.

Circa la pratica commerciale l’ ha dato atto che il professionista nel corso del primo contatto telefonico e nella prima visita a domicilio omette di indicare le reali finalità dell’iniziativa promozionale. In particolare, le informazioni fornite nel contatto telefonico sono scarse e generiche, essenzialmente volte ad attirare l’attenzione del consumatore sulla asserita gratuità e convenienza dell’iniziativa, per organizzare una visita a domicilio. Inoltre nel corso del primo incontro – scrive l’Autorità – , il consumatore viene indotto, con modalità ingannevoli, alla firma di un modulo, senza chiarire la reale natura della proposta commerciale; anzi, il consumatore viene ingannevolmente rassicurato circa l’assenza di obblighi d’acquisto derivanti dai moduli firmati e circa la mancanza di qualsiasi onere correlato all’offerta commerciale, che consentirebbe acquisti solo eventuali e successivi, con un notevole sconto. La reale finalità dell’iniziativa – afferma l’Agcm – risulta manifesta solo nel corso della seconda visita a domicilio dell’agente, quando il consumatore viene informato di essersi ormai vincolato ad un acquisto di entità economica rilevante e indotto a ritenere che non potrà più avvalersi del diritto di recesso. In alcuni casi l’ingannevolezza di tale procedura di vendita – conclude il provvedimento Agcm – è seguita da pressioni psicologiche e minacce verbali da parte degli agenti di vendita.

Per tutti i sopra indicati motivi si è proceduto alla comminazione delle sanzioni pecuniarie sopra citate.

Leggi il Bollettino n. 9 del 29 marzo 2016 (.pdf)