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Associazione Difesa Consumatori APS
Da luglio tutti i consumatori troveranno in bolletta elettrica la prima rata di addebito del canone Rai. Non senza qualche polemica per il ritardo, finalmente è stato pubblicato il Decreto 13 maggio 2016 contenente il regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ovvero la Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto il Canone Rai in bolletta).
Cosa stabilisce il Decreto? Leggiamo i punti salienti. Innanzitutto il Regolamento – entrato in vigore il 5 giugno scorso – conferma che il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Si precisa inoltre che nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi ovvero in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.
Cosa succede in caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte dell’impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre? Il canone – precisa il Regolamento – viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo dall’impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.
Finalmente chiarita qual è la modalità di versamento del canone da parte di chi non ha intestato un contratto di fornitura elettrica. Il Decreto prevede che in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili, oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall’Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31 ottobre 2016.
Confermata poi l’impossibilità di sospendere l’energia elettrica se il contribuente non paga la quota di bolletta elettrica relativa al canone.
Il Decreto individua quindi le forme di tutela della privacy del contribuente – era stato uno dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato al Regolamento che ne aveva provocato il ritardo nell’emanazione. L’Agenzia delle entrate, l’Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, – stabilisce il Regolamento – trattano i dati personali dei consumatori nel rispetto della vigente normativa.
Da ultimo, dovremo attendere al massimo sino al 5 agosto 2016, per conoscere le modalità operative per inviare le richieste di rimborso. Entro tale termine dovrà essere emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione degli importi di canone addebitati dalle società elettriche ma non dovuti.
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