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Associazione Difesa Consumatori APS
Un associato Adiconsum Verona revocava al proprio istituto di credito l’autorizzazione di addebito in conto corrente delle fatture emesse da un gestore per il pagamento dei conti telefonici. La banca riconosceva che, effettivamente, l’autorizzazione di addebito era stata revocata dal consumatore. Per contro la compagnia telefonica, a seguito del supposto credito vantato da quest’ultima nei confronti del consumatore, aveva autonomamente riattivato la delega RID, consentendo un prelievo dal conto corrente del socio di circa € 1.200,00. L’operazione quindi avveniva senza l’autorizzazione del correntista.
Adiconsum Verona interveniva nei confronti dell’Istituto di credito per chiedere conto e ragione del comportamento illegittimo messo in atto dalla filiale della banca ma senza ottenere una risposta soddisfacente.
Il socio, consigliato dalla nostra Associazione, presentava quindi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario conferendo mandato ad Adiconsum Verona.
La decisione del Collegio di Milano dell’Arbitro, veniva emessa nella seduta del 6 ottobre 2016, facendo leva sulle seguenti disposizioni di legge.
Per la soluzione del caso, l’Arbitro Bancario Finanziario ha richiamato il D.Lgs 27/01/2010 n. 11 art. 5, che ha recepito la direttiva comunitaria 2007/64/CE. Tale normativa prevede che “il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata”. L’articolo 5 continua “il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purché prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell’art. 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate”. Accertato quindi che l’ordine di pagamento era stato correttamente revocato, la condotta dell’intermediario è stata censurata ed ha comportato l’obbligo di riaccreditare al cliente la somma rivendicata.
Grazie all’intervento della nostra Associazione, supportata dalla decisione dell’Arbitro, il socio ha potuto così recuperare agevolmente l’importo di €.1.200,00 illegittimamente addebitato dalla Banca sul conto corrente nonostante la revoca dell’autorizzazione.