Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
L’Autorità Garante della Concorrenza, a conclusione di una sua istruttoria, ha accertato che le modalità utilizzate dalla società One Life Network LTD con l’ausilio di altri professionisti per promuovere l’acquisto della moneta virtuale OneCoins e dei pacchetti formazione venduti in abbinamento con questa fossero scorrette sotto il profilo delle informazioni fornite ai consumatori circa le caratteristiche del prodotto e del suo sistema di vendita con caratteristiche piramidali. Le condotte in questione sono cessate in Italia a seguito dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Autorità prima nei confronti della società ONE NETWORK SERVICES LTD e dei registrants dei siti onecoinsuedtirol.it, onecoinitaliaofficial.it, onecoinitalia.com e poi nei riguardi delle società ONE LIFE NETWORK LTD, Easy Life S.r.l. (all.1 all.2).
In particolare è risultato che l’attività promozionale fosse incentrata sulla promessa che il consumatore, dopo aver acquistato un pacchetto di formazione, potesse ottenere i OneCoins (attraverso un processo di trasformazione della moneta grezza denominato mining) e che successivamente tali monete virtuali avrebbero incrementato il loro valore in ragione della loro diffusione, tutti elementi che non hanno trovato riscontro nel corso del procedimento. La proposta commerciale di One Life quindi era basata sulla prospettazione, falsa, di ingenti guadagni: ad esempio, l’acquisto del pacchetto da € 27.530 avrebbe consentito di ottenere un controvalore di € 3.000.000 dopo solo due anni dall’adesione al programma.
La diffusione di OneCoin avveniva attraverso un sistema di vendita piramidale dal momento che il reclutamento di nuovi consumatori rappresentava il fine esclusivo dell’attività di vendita e veniva fortemente incoraggiato attraverso il riconoscimento di svariati bonus, unica effettiva e reale remunerazione del programma. L’acquisto del kit di formazione infatti celava la fee d’ingresso necessaria per entrare nel sistema e convincere altri consumatori della bontà del prodotto. In realtà la criptomoneta OneCoin, di cui non è stato possibile verificare l’esistenza e la consistenza, era il pretesto per un sistema che aveva esclusivamente come obbiettivo (e si sosteneva attraverso) l’inserimento di altri consumatori.
Il procedimento ha permesso di accertare la scorrettezza della pratica sia riguardo alle modalità ingannevoli con le quali erano prospettate le caratteristiche, i termini e le condizioni del prodotto proposto, sia in quanto il sistema integrava una vendita a carattere piramidale annoverata dal Codice del Consumo tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli.
Pertanto, alla luce delle numerose evidenze raccolte anche grazie alla preziosa collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza per lo svolgimento di numerosi accertamenti istruttori, l’Autorità ha concluso il procedimento comminando sanzioni nei confronti delle società ONE LIFE NETWORK LTD (€ 2.000.000), ONE NETWORK SERVICES LTD (€ 500.000), Easy Life S.r.l. (€ 80.000), nonché nei confronti dei registrants dei siti onecoinsuedtirol.it, onecoinitaliaofficial.it, onecoinitalia.com. (€ 5.000 ciascuno).
Comunicato Stampa Agcm del 10 agosto 2017