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Associazione Difesa Consumatori APS
Il finanziamento ottenuto con carta revolving deve contenere le informazioni sul prestito ed essere firmato dal richiedente, altrimenti il cittadino deve restituire solo il capitale senza gli interessi.
Il socio di Adiconsum Verona era in possesso di una carta revolving ottenuta in sede di un altro prestito per l’acquisto di una cucina. Aveva cominciato ad usarla per piccole spese, ma, successivamente, si era accorto degli elevati interessi e aveva deciso di chiuderla, pagando una somma per l’estinzione definitiva.
Nel novembre 2016 contattava telefonicamente la società finanziaria per chiedere un finanziamento di € 5.000. Chiariva che avrebbe voluto un contratto di finanziamento da rimborsare in forma rateale con € 250 al mese. Tuttavia, la società non provvedeva ad inviare copia del contratto per la conferma scritta. Inoltre, il nostro socio chiariva che non intendeva ottenere credito rotativo con la carta revolving già in possesso. Infatti, provvedeva ad estinguere la carta in possesso con bonifico a chiusura. Tuttavia, la finanziaria continuava a tenere attiva la carta finanziando l’importo di € 5.000 con il vecchio credito rotativo.
Le carte revolving possono essere concesse solo a seguito della stipula di un apposito contratto scritto, come previsto dall’art. 117 T.U.B. La conseguenza della carenza di forma scritta è la nullità del contratto, sicché il cliente sarà tenuto al rimborso del solo capitale, maggiorato degli interessi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, così come previsto dagli artt. 1283 e 1284 C.C.