Una cittadina veronese aveva stipulato nel 2010, in occasione di un acquisto presso un centro commerciale, un contratto di finanziamento di € 500,00 finalizzato all’acquisto del bene. Contestualmente era però prevista l’emissione di una di tipo revolving.

Nel dettaglio il contratto aveva ad oggetto una linea di credito revolving utilizzabile anche mediante carta di credito (entro un limite di fido fissato in € 1.100,00), concessa in occasione dell’accensione di un finanziamento, finalizzato all’acquisto di un bene presso un fornitore convenzionato e collocato proprio per il tramite di quest’ultimo.

ha rilevato che il contratto è stato stipulato senza la presenza di un promotore finanziario e, pertanto, è nullo.

L’Arbitro bancario Finanziario si è costantemente espresso in tal senso (decisione 9474/15, 3265/15). Secondo l’art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999, la specifica attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo; qui è evidente che tale intermediazione non ha avuto luogo, essendo stato il prodotto collocato direttamente da un soggetto non abilitato.
Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d’interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale quale corrispettivo minimo e per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.