Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Nel mese di settembre 2019 una nostra associata scopriva di aver speso, in 3 mesi, circa 9.000 euro sulla piattaforma Google Play (suonerie-giochi etc..)
Le 100 operazioni di acquisto online erano state addebitate sulla carta di credito revolving della cliente Findomestic dal mese di giugno 2019 al mese di settembre dello stesso anno.
Dopo aver sporto denuncia presso le competenti Autorità, la vittima della frode informatica si rivolgeva all’intermediario Findomestic per bloccare la carta e chiedere il rimborso delle somme prelevate, ottenendo immediatamente il blocco della carta ma vedendosi negare il riaccredito dei 9.000 euro.
Findomestic replicava infatti che gli acquisti, avvenuti tramite la piattaforma Google Play, prevedevano l’iscrizione della cliente sul portale e la registrazione del metodo di pagamento prescelto (in questo caso appunto la carta di credito revolving).
La signora si rivolgeva quindi all’associazione Adiconsum Verona che, ottenuto un riscontro negativo al reclamo, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
A sostegno della richiesta di rimborso Adiconsum Verona, nella persona dell’Avv. Iacopo Cera, richiamava l’art. 10, comma 1, D.Lgs 27.01.10, come modificato dal D.Lgs 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).
Tale normativa pone a carico dell’intermediario, in questo caso Findomestic, la prova che le operazioni di pagamento siano state autenticate, correttamente registrate, contabilizzate e non abbiano subito conseguenze del malfunzionamento delle procedure per la loro esecuzione o altri inconvenienti.
Molto importante per la positiva decisione ABF la circostanza che le credenziali di accesso e le password temporanee fossero state necessarie solo per la registrazione al portale Google e l’inserimento della modalità di pagamento, NON per le singole operazioni di acquisto.
Questo ha portato l’ABF a ritenere Findomestic responsabile per non aver dotato il sistema di pagamento di adeguata sicurezza, con il conseguente diritto della consumatrice al rimborso di tutte le operazioni di acquisto online.
“Consigliamo ai consumatori – sottolinea Iacopo Cera – di prestare massima attenzione e cautela nell’utilizzo degli strumenti di pagamento, soprattutto online, verificando periodicamente i movimenti e gli estratti conto.”
Inoltre, dinanzi ad anomalie e movimenti sospetti, è importante attivarsi immediatamente e rivolgersi all’associazione consumatori per un formale reclamo, non scoraggiandosi per un riscontro negativo da parte dell’intermediario, in quanto vi sono efficaci strumenti di tutela per far valere i propri diritti.