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Associazione Difesa Consumatori APS
Una nostra socia, titolare di un conto corrente acceso presso una nota banca che opera a livello nazionale, è stata vittima di un furto al Centro Commerciale.
La vittima, giunta alla cassa per pagare la spesa, si accorgeva che il portafoglio contenente il bancomat le era stato trafugato dalla borsa.
Immediatamente contattava la Banca per il blocco della carta bancomat.
Poco dopo riceveva un primo e unico messaggio di allerta per un prelievo di € 250,00 ma recatasi in Banca scopriva che i prelievi andati a buon fine erano 4 per complessivo importo non autorizzato di € 1.000,00.
Le operazioni erano state effettuate dopo la richiesta di blocco, e senza – eccettuato il primo – alcun messaggio di alert.
In questi casi – come dichiara l’avv. Manuela Pugliarello di Adiconsum Verona – a disciplina di riferimento è contenuta nel D.Lgs n. 11 del 27/01/10, come modificato dal D.Lgs n. 218 del 15/12/17.
Ai sensi dell’art. 12 co. 3 d.lgs. n. 11/2010 – precisa l’avvocato – salvo il caso in cui l’utilizzatore proprietario della carta abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7 del citato Decreto, con dolo o colpa grave, ricade interamente sulla banca il rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento dovendo provare eventualmente l’insussistenza di malfunzionamenti dei dispositivi di pagamento, nonché l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute, con conseguente obbligo di sopportare tutte le perdite derivanti da operazioni non autorizzate e di restituzione del denaro sottratto per perdite derivanti da operazioni non autorizzate..
Qualora l’intermediario in maniera infondata – come nel caso della nostra socia – neghi la richiesta di rimborso, invocando la violazione degli obblighi di custodia da parte del cliente ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 11/2010, la realtà ormai condivisa dalla giurisprudenza è che l’onere della prova è nettamente a favore del titolare della carta, il quale deve solamente dimostrare di aver subito dal proprio conto un prelievo non autorizzato, ricadendo invece sulla Banca il dover fornire prove che consentano di dimostrare in concreto la colpa grave del cliente utilizzatore.
In questo modo l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto alla nostra socia il rimborso della somma di €1.000,00 sottratta illegittimamente.