La normativa europea prevede un’ampia gamma di diritti per i nelle varie tipologie di trasporto (aereoferroviariocon autobus e via mare); le conseguenze di cancellazioni e ritardi, i più comuni disservizi, sono puntualmente disciplinate, ma accade, talvolta, che si verifichino fattispecie non espressamente contemplate, che necessitano dunque di un intervento interpretativo ulteriore.

È quanto accaduto recentemente nel settore del trasporto marittimo, nel quale la Corte di giustizia dell’Unione Europea è intervenuta chiarendo alcune disposizioni del Regolamento (UE) 1177/2010 e il loro ambito di applicazione in relazione alla cancellazione, da parte del vettore, di un’intera tratta stagionale.

Il caso da cui è scaturita la pronuncia della Corte riguardava una controversia tra la Irish Ferries LTD, compagnia di navigazione irlandese, e la National Transport Authority (NTA); il vettore aveva infatti previsto, per la stagione estiva 2018, di introdurre un nuovo collegamento tra Dublino (Irlanda) e Cherbourg (Francia) i cui biglietti erano stati posti in vendita a partire dall’ottobre 2017. A causa di alcuni ritardi dei fornitori nella consegna della nuova nave, la compagnia ha dovuto, in un primo momento, cancellare la nuova tratta per il mese di luglio e, successivamente, per l’intera stagione, essendo la consegna della nuova nave prevista solo per dicembre 2018. Tutti i passeggeri erano stati informati della cancellazione almeno sette settimane prima della data di partenza prevista e la Irish Ferries aveva offerto loro la possibilità di ottenere il rimborso integrale del biglietto oppure “un trasporto alternativo da e/o verso altri porti, anche tramite landbridge (ponte terrestre), ossia mediante una corsa marittima in partenza da un porto in Irlanda (o in Francia) verso un porto situato nel Regno Unito, seguita da un trasferimento su strada via terra verso un altro porto del Regno Unito a partire dal quale i passeggeri proseguivano il loro viaggio mediante una seconda corsa marittima verso un porto situato in Francia (o in Irlanda)”. La National Transport Authority concludeva tuttavia che il vettore non aveva rispettato gli obblighi di trasporto alternativo, né quelli di compensazione economica (ulteriore al rimborso) e per tale motivo adiva la High Court (Alta Corte d’Irlanda), la quale sospendeva successivamente il giudizio rinviando alla Corte di giustizia alcune questioni interpretative sull’applicazione del Regolamento n. 1777/2010.

La Corte, respingendo le argomentazioni della Irish Ferries secondo le quali gli obblighi dei vettori marittimi, in caso di cancellazione di un servizio di trasporto, impongono loro considerevoli oneri finanziari, sproporzionati rispetto allo scopo perseguito da tale regolamento ha concluso che:

– le misure previste nel regolamento a tutela dei passeggeri nel trasporto marittimo mirano ad offrire ai passeggeri la scelta tra il raggiungimento della destinazione finale e la rinuncia al servizio di trasporto con conseguente rimborso del prezzo del biglietto; la compensazione economica prevista dall’articolo 19 del regolamento in caso di ritardo all’arrivo costituisce “un approccio proporzionato volto a risarcire le conseguenze pregiudizievoli causate dal ritardo o dalla cancellazione a cui detto regolamento intende porre rimedio”.

– nell’ipotesi di cancellazione del servizio, se non esiste alcun servizio di trasporto alternativo sulla medesima tratta, il vettore è comunque tenuto ad offrire al passeggero, senza costi aggiuntivi, un trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso, anche abbinato ad altre modalità di trasporto;

– nell’ipotesi in cui un vettore cancelli un servizio di trasporto rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza, il passeggero ha diritto alla compensazione solo nel caso in cui decida di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il viaggio ad una data successiva e giunga a destinazione con un ritardo superiore alle soglie previste dal regolamento (art. 19). Se il passeggero opta per il rimborso, non ha diritto alla compensazione;

– la nozione di «prezzo del biglietto» include anche i costi dei servizi supplementari scelti dal passeggero, come la prenotazione di una cabina;

– la consegna tardiva di una nave da trasporto passeggeri in conseguenza della quale il vettore cancella l’intera non rientra nella nozione di «circostanze straordinarie».

Tratto da EccNetItalia.it