Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Quest’estate sono stati numerosi i disagi nel settore del trasporto aereo. Ritardi, cancellazioni scioperi. In caso di ritardo, il passeggero ha diritto all’assistenza (pasti e bevande, telefonate, etc.), se il volo è ritardato di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km.
Quando il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.
Le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 Novembre 2009 (C-402/07 e C-432/07) e del 23. Ottobre 2012 (C-581/10 e C-629-/10) hanno stabilito che il passeggero ha diritto a richiedere il pagamento della compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro anche in caso di ritardo del volo superiore a 3 ore.
La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il volo sia stato cancellato/ritardato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio a causa di cattive condizioni meteo. Un guasto tecnico non è peraltro da considerare automaticamente come una circostanza eccezionale. La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporti la cancellazione o il ritardo del volo, non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale”, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggano al suo effettivo controllo.
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