In caso di cancellazione del il Regolamento (CE) 261 del 2004 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato (salvo i casi in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione con il dovuto preavviso o la compagnia aerea possa provare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali).

La normativa europea, tuttavia, non prevede i termini entro i quali possono essere promosse le azioni per ottenere la compensazione pecuniaria.

Nel caso di un passeggero spagnolo che aveva presentato ricorso per ottenere la compensazione ben 3 anni dopo la cancellazione del proprio volo, la si è pronunciata per chiarire quale sia il termine da rispettare per promuovere tale azione: se quello di 2 anni previsto dalle Convenzioni di Varsavia e di Montreal per l’azione per responsabilità nei confronti del vettore o quello stabilito dalle regole di diritto nazionale dello Stato membro.

In proposito, la Corte ha dichiarato che il termine per promuovere l’azione diretta ad ottenere la compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, prevista dal diritto dell’Unione, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell’azione. Non avendo il Regolamento (CE) 261 del 2004 stabilito un termine unico, spetta quindi all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato disciplinare le modalità procedurali per la presentazione dei ricorsi, a garanzia della tutela dei diritti dei passeggeri riconosciuti dal diritto dell’Unione europea.

Per quanto riguarda l’Italia, la normativa nazionale, fin dal 2006, si è uniformata a quella internazionale prevista dalla Convenzione di Montreal: pertanto, i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati a termine di decadenza di 2 anni, e gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione.