La Corte di Giustizia europea (cause riunite C-581/10 e C-629/10) interviene nuovamente in materia di diritto al risarcimento per i passeggeri che subiscono un prolungato del .
Nel ribadire la propria posizione, già espressa nella precedente sentenza Sturgeon, la Corte ha infatti precisato che i passeggeri dei voli che arrivano a destinazione con un ritardo di 3 o più ore possono richiedere alla compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria compresa tra i 250 e i 600 euro (in base ai km della tratta), salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.

Il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dal Regolamento (CE) 261 del 2004 per i casi di cancellazione del volo, viene quindi esteso anche ai casi di ritardo prolungato: secondo la Corte, infatti, i passeggeri dei voli ritardati, dal punto di vista del disagio subito, possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati all’ultimo momento, quando la perdita di tempo sia di almeno 3 ore, salvo che la compagnia aerea non sia in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La Corte, inoltre, per sottolineare il valore della propria pronuncia, ha precisato che la validità della sentenza non è limitata nel tempo, ed ha pertanto efficacia retroattiva: in altre parole, la decisione della Corte è valida anche nei confronti dei ritardi passati per i quali i passeggeri non abbiano ancora presentato domanda di risarcimento.

Risorsa: Guida tematica Adiconsum (.pdf)