Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Una significativa pronuncia a tutela dei consumatori arriva dal Giudice di Pace di Verona, che con la sentenza n. 94/2026 ha accertato la responsabilità della piattaforma Booking.com in un caso di grave disservizio occorso a un cittadino veronese durante un viaggio a Madrid.
Il consumatore aveva acquistato tramite la piattaforma un pacchetto comprendente volo di andata e ritorno e soggiorno presso una struttura indicata come “Mini Studio Lovely Gran Via”, per il periodo dal 25 al 28 ottobre 2024.
Tuttavia, il giorno della partenza, una volta giunto in aeroporto, scopriva che le date del volo erano state modificate senza aver ricevuto alcuna comunicazione. La compagnia aerea aveva infatti inviato l’avviso a un indirizzo email generato automaticamente dalla piattaforma, senza che tale informazione venisse mai inoltrata al cliente.
La situazione è stata ulteriormente aggravata dall’assenza di assistenza: Booking.com non ha provveduto né ad aggiornare la prenotazione dell’alloggio né a supportare il consumatore nella gestione dell’imprevisto.
Giunto comunque a destinazione, il viaggiatore si è trovato di fronte a un ulteriore disservizio: la struttura prenotata risultava irreperibile, anche a causa di indicazioni incomplete e imprecise. È stato quindi costretto a trovare autonomamente una sistemazione alternativa, sostenendo ulteriori costi e subendo un evidente disagio.
Nonostante i numerosi reclami presentati tramite il portale, la piattaforma ODR e PEC, il consumatore non ha ricevuto alcun riscontro da parte della piattaforma.
Il Giudice di Pace di Verona ha stabilito che Booking.com, pur operando come intermediario, è soggetta a precisi obblighi nei confronti del consumatore.
In particolare, la sentenza afferma che la piattaforma:
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha riconosciuto:
“Questa sentenza rappresenta un precedente importante – commenta Adiconsum Verona – perché conferma che anche le piattaforme digitali devono rispondere delle informazioni e dei servizi offerti. Il consumatore ha diritto a un’esperienza sicura e coerente con quanto acquistato e non può essere lasciato solo in presenza di disservizi così rilevanti.”
Adiconsum Verona invita tutti i cittadini che si trovino in situazioni analoghe a segnalare i casi e a far valere i propri diritti.
Un titolo di Stato con scadenza nel 2045 venduto a un cliente di 82 anni.
È questa la vicenda al centro della decisione con cui l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha riconosciuto la responsabilità di Intesa Sanpaolo per un investimento ritenuto non adeguato.
I fatti
Nel 2021 il cliente, all’epoca 82enne, con un livello di istruzione elementare e una storia di investimenti prudenti in strumenti semplici e a basso rischio, aveva dichiarato di voler accettare solo oscillazioni contenute del capitale e di non voler investire su orizzonti temporali superiori a sette anni.
Nonostante ciò, gli veniva consigliato l’acquisto di un BTP Green con scadenza 2045, quindi con un orizzonte temporale di oltre vent’anni.
L’investimento, pari a circa 100.000 euro, ha successivamente registrato una forte perdita di valore, arrivando a circa 63.000 euro al momento del reclamo.
La decisione dell’Arbitro
L’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha stabilito che l’investimento non era adeguato, soprattutto in relazione all’età del cliente e alla durata del titolo, che superava la sua ragionevole aspettativa di vita.
Secondo l’Arbitro:
Pur trattandosi di un titolo di Stato, l’ACF ha evidenziato che una scadenza così lontana nel tempo comporta rischi concreti, legati alla volatilità dei tassi di interesse.
Il risarcimento
L’Arbitro ha condannato l’intermediario a risarcire il cliente con una somma complessiva rivalutata di 35.193,46 euro, oltre interessi legali.
La decisione ribadisce un principio fondamentale: non basta proporre un prodotto formalmente “sicuro” o appartenente alla categoria dei titoli di Stato. Ogni investimento deve essere coerente con l’età, l’esperienza, le conoscenze e l’orizzonte temporale del risparmiatore.
Quando questo equilibrio si spezza, la responsabilità ricade sull’intermediario.
Nuova e significativa vittoria per i consumatori nel contrasto alle frodi informatiche bancarie. Con una sentenza del 12 novembre 2025, il Tribunale di Verona ha condannato BNL BNP Paribas a rimborsare 11.200 euro a due cittadini veronesi vittime di un sofisticato attacco di phishing.
La pronuncia conferma un principio fondamentale:se il cliente non compie azioni imprudenti e non comunica codici sensibili, la responsabilità della frode ricade sulla banca, che deve garantire sistemi di sicurezza adeguati.
…leggi tutto l’articolo »A metà ottobre 2025 si è registrata un’ ondata di attacchi di phishing ai danni dei clienti ING in diverse aree d’Italia.
Numerosi consumatori hanno riferito di aver ricevuto SMS apparentemente provenienti dalla banca, inseriti nella stessa chat ufficiale dei messaggi autentici dell’istituto, con avvisi di “operazioni sospette” o “movimenti non autorizzati”.
La banca dovrà restituire quasi 5.000 euro sottratti con un bonifico non autorizzato
…leggi tutto l’articolo »