Dunque, il Difensore Civico Comunale (ossia l’organo del Comune, il quale, svolgendo un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini) va in soffitta.

Questo almeno, nella logica del contenimento della spesa pubblica, è quanto, inter alia, ha stabilito l’ultima legge Finanziaria per il 2010 (l. 23.12.2009 n. 191), al cui art. 2 co. 186 ha previsto la soppressione da parte dei Comuni dei seguenti uffici: difensore civico comunale; circoscrizioni di decentramento comunale; direttore generale; consorzi di funzioni tra gli enti locali; oltre alla possibilità di delega da parte del Sindaco dell’esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei Comuni con popolazione non superiore a 3.000.  In sostanza, questa soppressione (sulla cui legittimità costituzionale la dottrina ha già espresso molti dubbi) non è stabilita direttamente dal legislatore ma è da questi imposta ai Comuni, che dovranno attuarla. Come? Qualora il difensore civico (così come gli altri uffici od organi comunali) sia contemplato dallo Statuto comunale (e regolato dal Regolamento istitutivo del suo ufficio), il Comune dovrà provvedere alle modifiche statutarie (e regolamentari) che prevedano il difensore civico, abolendolo.

Da quando ciò avverrà? La Finanziaria prevedeva che tale soppressione avvenisse già a partire dal 2010 mano a mano che fossero stati eletti i nuovi consigli comunali. Forse per non rendere troppo traumatica la draconiana misura in questione o forse in attesa di meglio coordinarla con la “bozza Calderoli” sulle autonomie locali, il recente decreto-legge recante interventi urgenti concernenti gli enti locali (d.l. 25.1.2010 n. 2 convertito nella l. 26.3.2010 n. 42) ha fatto slittare tale termine, anche per i Comuni che abbiano già votato quest’anno, all’1.1.2011.

Tale novella ha apportato alcune modifiche alla suddetta norma della Finanziaria per quel che riguarda il direttore generale e le circoscrizioni, prevedendo che verranno mantenuti per i Comuni che abbiano rispettivamente più di 100.000 e di 250.000 abitanti (è il caso, quindi, di Verona). Al contrario, nessuna “soglia” di questo tipo è stata prevista (e c’è da chiedersi il perché) per il difensore civico comunale, la cui soppressione sic et simpliciter viene mantenuta dal legislatore (il quale, sia detto solo per inciso, ha altresì previsto con le due leggi in questione la riduzione del 20% dei consiglieri comunali e provinciali nonché degli assessori comunali e provinciali che non potranno essere, rispettivamente, più di un quarto ed un quinto dei consiglieri comunali e provinciali).

Più precisamente, a parziale emenda della precedente norma, è stato previsto che i Comuni potranno (e non dovranno) attribuire, mediante apposita convenzione con la Provincia, al difensore civico provinciale (che a Verona non è mai stato istituito) le funzioni del difensore civico comunale. Resta, quindi, da chiedersi che cosa succederà nel caso in cui un Comune, che abbia abolito il difensore civico comunale: a) o non abbia ritenuto di stipulare detta convenzione ; b) o non possa stipularla in quanto manchi un difensore civico provinciale o “territoriale” (attualmente in Italia i difensori civici provinciali sono appena 37 su 110 province).

Più chiaramente, a chi potrà rivolgersi il cittadino per tutelare in via non giurisdizionale le proprie ragioni nei confronti dell’amministrazione comunale? Questo la legge non lo dice, per cui si può, allo stato, ipotizzare un intervento sostitutivo: a) o del difensore civico regionale (tenendo, peraltro, presente che, per vari motivi, alcune regioni sono prive di questa figura: Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Calabria, Umbria) b) o dell’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune interessato. A tali incertezze speriamo che sappia dare risposta – e presto – il Codice delle autonomie. Magari, anziché procedere ad un taglio che appare in contrasto con le risoluzioni europee ed internazionali nelle quali si raccomanda all’Italia d’istituire il Difensore Civico Nazionale (alla cui mancanza hanno finora supplito egregiamente anche i difensori civici comunali), realizzando una disciplina organica della materia, volta a potenziare l’autonomia e l’indipendenza della nell’ottica di una efficace tutela non giurisdizionale dei cittadini verso ogni tipo di pubblica amministrazione.

Avv. Stefano Andrade Fajardo Difensore Civico del Comune di Verona