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Associazione Difesa Consumatori APS
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’11 aprile 2018, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb S.p.A., per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro.
Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spottelevisivi e affissionali), Fastweb, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.
In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. A ciò si aggiunga che i claim presenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastweb non contenevano chiari riferimenti alla circostanza che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento.
L’assenza di un’informazione chiara su tali profili impedisce al consumatore, pertanto, di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra.
La condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.
Comunicato stampa Agcm del 23/04/18