Sin dall’ 8 settembre 2010 l’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, con provvedimento n. 21543, ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da Valpadana Costruzioni s.r.l., costituita dalla diffusione a partire dal mese di dicembre 2008 di messaggi pubblicitari a mezzo stampa e Internet volti a promuovere l’acquisto di immobili ad uso abitativo, risultava scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21 del Codice del Consumo. La pratica era  contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. In particolare, dalle evidenze istruttorie era emerso che, contrariamente a quanto i messaggi lasciavano intendere, il professionista non gestiva in proprio tutte le fasi della filiera produttiva dell’edilizia abitativa (acquisto delle aree edificabili, progettazione, costruzione e commercializzazione degli immobili). Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della pratica commerciale, nonché ha disposto che la società Valpadana Costruzioni S.r.l. pubblicasse sulla home page del proprio sito Internet www.valpadanacostruzioni.it, entro trenta giorni dall’avvenuta notificazione del citato provvedimento e per un periodo di sessanta giorni, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.

In data 28 gennaio 2011, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare è emerso che è proseguita la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli sul sito Internet www.valpadanacostruzioni.it. Inoltre, non risulta essere stata pubblicata la dichiarazione rettificativa disposta dall’Autorità.

Pertanto, dalle evidenze documentali, l’Autorità ha ritenuto che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente posta in essere successivamente alla notifica del provvedimento sopra citato e risulta ancora in essere.

Pertanto è stato deliberato di contestare alla società Valpadana Costruzioni S.r.l. la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 21543 dell’8 settembre 2010 nonchè l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo.

Leggi il provvedimento dell’Autorità (.pdf)

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