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Associazione Difesa Consumatori APS
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 10 gennaio 2018, ha sanzionato WhatsApp Inc. per non aver dato esecuzione all’ordine di pubblicazione dell’estratto del provvedimento, emesso nei suoi confronti a maggio 2017, con il quale è stata accertata la vessatorietà di alcune clausole dei Termini di Utilizzo dell’applicazione WhatsApp Messenger.
In particolare, WhatsApp, violando gli obblighi informativi nei riguardi dei consumatori previsti dalla legge, ha consapevolmente omesso quanto disposto dall’Autorità nel provvedimento, ossia la pubblicazione del citato documento nella homepage del proprio sito web e la contestuale notifica in app, da inviare a tutti gli utenti WhatsApp italiani, contenente il link alla pubblicazione medesima.
Le clausole, a suo tempo qualificate come vessatorie, riguardano, in particolare: la facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte della società, il diritto di recesso stabilito unicamente a vantaggio del professionista, le esclusioni e le limitazioni di responsabilità a suo favore, le interruzioni ingiustificate del servizio, la scelta del foro competente sulle controversie (ad oggi esclusivamente individuato presso tribunali americani).
L’Autorità ha irrogato a WhatsApp Inc. una sanzione di 50.000 euro, pari al massimo edittale attualmente stabilito dalla normativa per l’inottemperanza ai provvedimenti di accertamento della vessatorietà. In particolare, l’Autorità ha tenuto conto non solo della rilevanza del professionista e del suo consapevole rifiuto a pubblicare l’estratto della decisione dell’Autorità, ma anche della circostanza che la pubblicazione è l’unico strumento che assiste l’accertamento della vessatorietà nella disciplina vigente, la quale, allo stato, non prevede l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie al termine del procedimento amministrativo di accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali.
Comunicato stampa Agcm del 23 gennaio 2018