Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Nel dicembre 2014 una mamma subiva il furto della borsa dall’auto in sosta in un parcheggio incustodito di un asilo a Buttapietra (VR) nel lasso di tempo necessario per prendere la figlia. Nella borsa si trovava anche una carta di credito. All’uscita dalla scuola, la signora vedeva che il finestrino della vettura era infranto e constatava che la borsetta era sparita.
Effettuava la denuncia e bloccava la carta, tuttavia verificava, in seguito, che tra le 16:22 e le 16:23 erano stati effettuati due prelievi fraudolenti, uno di € 250,00 e uno di € 500,00. Chiedeva alla banca il rimborso, ma l’istituto di credito contestava la domanda rimarcando come la signora avesse lasciato l’auto incustodita e la borsa piena di effetti personali ed il fatto che i ladri avessero digitato il PIN della carta correttamente al primo tentativo. Affermava che è logico pensare che il PIN fosse custodito insieme alla carta, con conseguente colpa grave della consumatrice.
La signora si rivolgeva ad Adiconsum Verona e tramite il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario otteneva il riconoscimento del diritto al rimborso delle operazioni fraudolente.
L’Arbitro, infatti, stabiliva che e’ l’intermediario a dover provare, ai sensi del D.Lgs. 27.1.2010 n. 11, tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell’utilizzatore.
Nel caso della signora, non vi è un livello di negligenza tale da integrare la colpa, tenuto conto che la carta era conservata all’interno della borsa a sua volta custodita all’interno dell’auto.
La banca non ha, quindi, fornito elementi in grado di provare la colpa grave, ovvero la prova dei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere gravemente negligente la condotta del cliente ed ha dovuto restituire alla signora le somme prelevate in modo illecito dalla sua carta di credito.
Grazie all’intervento dell’Associazione la socia ha quindi ricevuto in restituzione le somme al netto della franchigia di legge.