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Associazione Difesa Consumatori APS
Adiconsum Verona ha esaminato un finanziamento e la polizza assicurativa ad esso connessa, denominata “vita ed infortuni” (riguardante i rischi di salute del contraente), stipulata a gennaio 2011 da una cittadina veronese.
La controversia ha riguardato la questione se i costi relativi alle polizze assicurative stipulate contestualmente ad un finanziamento, debbano o meno essere inclusi nel calcolo del T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale).
Per quanto concerne la polizza “vita ed infortuni” rientra nella casistica delle spese da ricomprendere nel calcolo del T.A.E.G. In un contratto di finanziamento concluso con un consumatore, il costo di una polizza assicurativa obbligatoria deve essere incluso nella clausola di determinazione del T.A.E.G..
Attraverso una perizia, Adiconsum ha verificato che, nel calcolo degli interessi, i costi dell’assicurazione non erano inclusi. Stante il manifesto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sottoscritta, quest’ultima è stata illecitamente esclusa dal calcolo del T.A.E.G. e, dunque, la clausola contrattuale relativa alla determinazione del T.A.E.G stesso è da considerarsi nulla.
Dopo un primo reclamo formale, l’associazione si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario che, in caso del tutto analoghi, ha dato ragione al consumatore.
Qualora il consumatore abbia concluso un contratto di finanziamento nel quale fosse prevista una clausola assicurativa obbligatoria il cui costo non fosse stato riportato nel T.A.E.G. avrebbe diritto ad eccepire non solo la nullità della clausola assicurativa con il conseguente obbligo a vedersi restituiti i premi ma essendo quest’ultima, in quanto obbligatoria, inscindibilmente legata al contratto concluso, la nullità investirebbe l’intero rapporto e, in applicazione del citato art. 125 bis il tasso di interesse applicato sarebbe di diritto sostituito con quelli di legge.