Nel 2011 una signora veronese ha stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l’importo di 85.000 euro per l’acquisto di un appartamento in città. La banca ha previsto anche la conclusione di un contratto derivato al costo di € 3.784,80.

Per il pagamento del contratto derivato la contraente ha stipulato un finanziamento per l’importo totale di € 5.352,74 con 291 rate mensili. Successivamente, la signora ha deciso di cambiare banca e di effettuare quindi la sostituzione del contratto di mutuo con uno più conveniente. Ha chiesto alla banca il recesso anche dal contratto derivato in conseguenza della surroga del mutuo principale. Tuttavia, la banca le ha negato l’esecuzione della richiesta.

Si è rivolta quindi ad Adiconsum Verona, la quale ha chiesto alla banca di eseguire il recesso del contratto, in quanto il derivato risulta a garanzia di un mutuo non più in essere e sostituito da un nuovo contratto di mutuo con surrogazione.

In seguito all’intervento dell’associazione, la banca ha replicato accogliendo la richiesta ed ha provveduto ad estinguere il contratto derivato con restituzione di costi per la parte non goduta.

Lo strumento finanziario derivato viene spesso proposto dalle banche ai clienti che stipulano a tasso variabile. Il derivato serve a coprire gli effetti della variazione dell’indice di riferimento del mutuo ipotecario.

L’art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone, infatti, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Nel caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito. Pertanto, anche le somme versate a titolo di premio assicurativo, oltre che le commissioni bancarie e finanziarie, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo non goduto.