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Associazione Difesa Consumatori APS
In caso di ritardo del volo, il viaggiatore ha diritto ad un indennizzo. Adiconsum Verona ha assistito una famiglia veronese ad ottenere la compensazione pecuniaria per il ritardo del vettore aereo.
Il 31 dicembre 2016 la famiglia prenotava un volo per la tratta Verona-Roma-Atene con partenza alle ore 12:05 e arrivo ad Atene alle 17:55. La tratta Verona-Roma partiva con un ritardo di oltre un’ora, comportando la perdita della coincidenza con la tratta Roma Fiumicino-Atene. I tre viaggiatori venivano dirottati su un altro volo con partenza da Roma alle ore 21:50. Arrivavano ad Atene alle ore 00:55 con 7 ore di ritardo rispetto al volo prenotato.
In questo caso i passeggeri hanno stipulato un unico contratto di trasporto che prevedeva più tratte successive. La perdita coincidenza aerea è stata equiparata dalla Corte di Giustizia Europea a quella del negato imbarco ed è quindi suscettibile di risarcimento. “Il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore al limite stabilito per legge (3 ore) ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a questo lasso di tempo rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto ad una compensazione pecuniaria”. (cfr. Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013 (causa C-11/11)
Nel caso dei viaggiatori assistiti da Adiconsum Verona il risarcimento è di € 250 a persona trattandosi di tratta aeree inferiore a 1500 km. Dopo l’intervento dell’associazione la famiglia veronese ha ottenuto il risarcimento di 750 euro.