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Associazione Difesa Consumatori APS
Una cittadina veronese aveva stipulato nel 2010, in occasione di un acquisto presso un centro commerciale, un contratto di finanziamento di € 500,00 finalizzato all’acquisto del bene. Contestualmente era però prevista l’emissione di una carta di credito di tipo revolving.
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Nel dettaglio il contratto aveva ad oggetto una linea di credito revolving utilizzabile anche mediante carta di credito (entro un limite di fido fissato in € 1.100,00), concessa in occasione dell’accensione di un finanziamento, finalizzato all’acquisto di un bene presso un fornitore convenzionato e collocato proprio per il tramite di quest’ultimo.
Adiconsum Verona ha rilevato che il contratto è stato stipulato senza la presenza di un promotore finanziario e, pertanto, è nullo.
L’Arbitro bancario Finanziario si è costantemente espresso in tal senso (decisione 9474/15, 3265/15). Secondo l’art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999, la specifica attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è riservata ad agenti in attività finanziaria iscritti ad apposito albo; qui è evidente che tale intermediazione non ha avuto luogo, essendo stato il prodotto collocato direttamente da un soggetto non abilitato.
Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno, quindi, essere integralmente restituite, non al tasso d’interesse previsto in un contratto dichiarato nullo, bensì al tasso legale quale corrispettivo minimo e per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.